Cassazione Penale, Sentenza n. 27360/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro l'ordinanza del 6 aprile 2022. La dichiarazione di inammissibilità si fondava sul fatto che, pur essendo l'atto di gravame regolarmente sottoscritto digitalmente dal difensore, le copie informatiche per immagine di alcuni atti processuali allegate al deposito PEC non erano anch'esse sottoscritte digitalmente. Si contestava che la sanzione di inammissibilità dovesse applicarsi anche alle copie degli atti allegati, quando si trattasse di documenti già presenti nel fascicolo processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati non comporta inammissibilità dell'impugnazione quando tali allegati sono copie di atti già contenuti nel fascicolo processuale (allegati inessenziali rispetto al contenuto dell'impugnazione). La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste perché proceda al giudizio di impugnazione introdotto dal reclamo erroneamente dichiarato inammissibile; inoltre la cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Udine dovrà annotare la decisione in calce all'ordinanza del 6 aprile 2022.
Norme richiamate
art. 24, decreto-legge n. 137 del 2020, comma 5
Disciplina il deposito telematico dell'impugnazione e l'inserimento di copia analogica nel fascicolo unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione; evidenzia che l'ufficio ricevente custodisce l'atto informatico e inserisce una copia nel fascicolo.
art. 24, decreto-legge n. 137 del 2020, comma 6-sexies
Prevede i casi in cui l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per irregolarità formali tecniche rilevabili sull'atto informatico; è la norma che regola i requisiti tecnici richiesti per gli atti telematici.
art. 24, decreto-legge n. 137 del 2020, comma 6-septies
Attribuisce al giudice a quo il potere di dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dal comma 6-sexies e di disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato, poiché il giudice a quo dispone dell'originale informatico e delle verifiche tecniche.
art. 24, decreto-legge n. 137 del 2020, comma 6-bis
Richiamato nel motivo di ricorso: la censura era che la sanzione di inammissibilità dovrebbe riguardare l'atto di impugnazione non sottoscritto digitalmente, e non le copie degli atti allegati quando si tratta di copie di documenti già nel fascicolo; la Corte, pur non limitandosi a quel comma, conferma che la mancata sottoscrizione degli allegati in tali casi non determina inammissibilità.
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma sostanziale in tema di rimedio risarcitorio esperito dal ricorrente; qui citata come oggetto del reclamo originario (ricorso ex art. 35-ter).
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione rende l'impugnazione invalida; pertanto l'atto principale deve essere sempre sottoscritto digitalmente se inviato telematicamente.
- La mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati non costituisce causa automatica di inammissibilità quando gli allegati siano semplici copie di documenti già presenti nel fascicolo processuale (allegati inessenziali rispetto al contenuto dell'impugnazione).
- Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo) è competente a rilevare l'inammissibilità degli atti telematici perché dispone dell'originale informatico e delle informazioni di ricezione archiviate dall'ufficio ricevente.
- In caso di decisione di inammissibilità per vizi formali degli allegati, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento se si dimostra che gli allegati erano copie di atti già presenti nel fascicolo o comunque inessenziali per il contenuto dell'impugnazione.
- Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe comunque apporre la sottoscrizione digitale anche sulle copie informatiche degli atti allegati quando possibile, oppure indicare chiaramente che tali documenti sono copie di atti già depositati nel fascicolo processuale.
- Se un reclamo/impugnazione è stato dichiarato inammissibile per motivi formali erroneamente, la parte interessata può chiedere l'annullamento e la rinnovazione del giudizio; la Corte può annullare senza rinvio quando il vizio riguarda solo la dichiarazione di inammissibilità degli allegati e non il merito.
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