Sentenza del 11/06/2019 n. 15635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento con cui erano state recuperate accise per complessivi Euro 571.871,50, relative agli anni 2010-2012. Il recupero riguardava sia eccedenze e deficienze di prodotti alcolici oltre i cali legalmente consentiti, sia prodotti spediti in regime sospensivo che, secondo la Guardia di Finanza, non erano mai giunti ai destinatari esteri e risultavano accompagnati da documentazione falsa. In Cassazione la ricorrente ha sostenuto: che il possesso del terzo esemplare del Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) provasse il regolare esito delle spedizioni; che la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di esaminare alcune prove e difese; e che fosse sproporzionato attribuirle l'accisa per eventuali frodi commesse da trasportatori o destinatari, in assenza di dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, anziché una vera violazione di legge, e ha escluso che il terzo esemplare del DAA costituisse una prova vincolante e insuperabile del ricevimento della merce. Il documento, soprattutto quando basato su attestazioni false, poteva essere smentito da verifiche doganali e da altri elementi probatori. È stato inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, poiché l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singole prove, argomentazioni o questioni giuridiche. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato: la responsabilità del titolare del deposito fiscale deriva dalla mancata prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione e dall'assenza di prova concreta della frode autonoma di un terzo e della propria estraneità. La Corte ha però precisato, correggendo la motivazione della sentenza regionale, che in astratto il titolare può liberarsi dimostrando che l'irregolarità è stata commessa da un terzo e che egli è completamente estraneo alla condotta fraudolenta. La società è stata condannata al pagamento di Euro 10.000,00 di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2
"è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante del pagamento"
Il titolare del deposito fiscale dal quale i prodotti sono immessi in consumo è debitore dell'accisa; la scelta del trasportatore o l'eventuale responsabilità di altri soggetti può aggiungere obbligati solidali, ma non elimina automaticamente la responsabilità del depositario.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 6
"Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati"
La circolazione in regime sospensivo richiede garanzie e documentazione, ma la norma non crea un regime di prova vincolata fondato esclusivamente sul DAA.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 7
"se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato"
Quando la merce non risulta arrivata nello Stato membro di destinazione e non viene provata la regolarità dell'operazione o il luogo estero dell'irregolarità, l'accisa è riscossa dallo Stato di spedizione. L'onere di fornire tale prova grava sul soggetto obbligato o garante.
D.M. 25 marzo 1996, n. 210, art. 3
"Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA"
La ricezione del terzo esemplare costituisce una modalità ordinaria di appuramento, ma non una prova assoluta e insuperabile quando verifiche successive dimostrino che la merce non è arrivata o che le attestazioni sono false.
Direttiva 92/12/CEE, art. 20, par. 3
"se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo"
La disciplina europea attribuisce allo Stato di partenza il potere di riscuotere l'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione sospensiva, salvo prova della regolarità o della commissione dell'irregolarità in altro Stato.
Codice civile, art. 2697
Chi invoca un fatto costitutivo del proprio diritto deve provarlo; nel caso concreto la società avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo superamento del confine, l'arrivo della merce oppure la frode autonoma del terzo e la propria completa estraneità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
In Cassazione è censurabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valorizzazione di singoli documenti, prove, argomentazioni difensive o questioni giuridiche.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, il titolare del deposito fiscale mittente rimane esposto all'obbligo tributario finché non sia dimostrato in modo attendibile l'arrivo della merce a destinazione o il luogo estero dell'irregolarità.
- Il DAA e il suo terzo esemplare sono strumenti probatori importanti, ma non sono incontestabili: possono essere superati da informazioni delle autorità estere, registri doganali, verifiche sui trasporti o accertamenti di falsità.
- La responsabilità del depositario non è necessariamente oggettiva in ogni circostanza: il soggetto può tentare di liberarsi provando concretamente che la frode è stata commessa da un terzo, che egli non vi ha partecipato e che ha adottato tutte le cautele ragionevoli.
- La semplice allegazione che il vettore sia stato scelto dal destinatario o che la frode sia stata commessa da un operatore estero non è sufficiente; occorrono documenti, denunce, contratti e altri elementi puntuali che dimostrino tali circostanze.
- In sede di Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione fattuale dei giudici di merito; le censure devono riguardare l'interpretazione della norma o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando la merce non arriva a destinazione e non è possibile individuare dove sia avvenuta l'immissione in consumo o l'irregolarità, opera la presunzione di competenza fiscale dello Stato di partenza, salvo prova contraria tempestiva e documentata.
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