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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 1269 - Comm. Trib. Prov. Milano

SPESE DI REGIA - Inerenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, da parte della stabile organizzazione italiana, di una quota delle spese generali sostenute dalla società capogruppo estera e ripartite pro quota tra le società partecipate. L’Amministrazione contestava l’inerenza dei costi e la possibile duplicazione delle spese, nonché l’applicazione della disciplina sul transfer pricing. La società sosteneva invece che i servizi ricevuti fossero funzionali alla propria attività e adeguatamente documentati mediante prospetti della capogruppo certificati da una società internazionale di revisione.

La decisione

La legittimità della deduzione è stata riconosciuta quando la natura, la composizione e la funzionalità dei servizi risultano da idonea documentazione tecnico-contabile certificata e non emergono duplicazioni di costi. È stato inoltre affermato che la disciplina sul transfer pricing ha natura antielusiva: spetta all’Amministrazione finanziaria provare i presupposti dell’elusione, inclusa la maggiore fiscalità italiana rispetto a quella dello Stato dell’impresa non residente. Le rettifiche non possono quindi fondarsi su una contestazione generica, ma richiedono una prova concreta dell’assenza di inerenza, della duplicazione o dell’elusione.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 110, comma 7, TUIR

    La disciplina sul transfer pricing è qualificata come clausola antielusiva. L’Amministrazione finanziaria deve provare i presupposti dell’elusione e la maggiore imposizione fiscale in Italia rispetto allo Stato estero dell’impresa non residente.

  • Principio generale di inerenza dei costi

    Le spese sono deducibili se risultano collegate all’attività d’impresa. Per le spese generali ripartite dalla capogruppo occorre dimostrare la natura dei servizi, la loro utilità per la stabile organizzazione e l’assenza di duplicazioni.

Massime di principio

  • La deduzione di costi centralizzati o ripartiti dalla capogruppo richiede una documentazione analitica che descriva i servizi, i criteri di allocazione, la loro utilità per la società beneficiaria e l’assenza di duplicazioni.
  • Prospetti contabili predisposti dalla capogruppo e certificati da una società di revisione indipendente possono costituire prova idonea dell’inerenza e della corretta imputazione dei costi.
  • L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente i costi infragruppo o applicare il transfer pricing sulla base di contestazioni generiche: deve dimostrare concretamente l’elusione, l’inesistenza del servizio, la sua non inerenza o la duplicazione.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare contratti, fatture, report delle attività, criteri di riparto, evidenze dei benefici ricevuti e certificazioni indipendenti.
  • La presenza di una stabile organizzazione italiana non impedisce la deduzione di costi sostenuti dalla casa madre, purché sia provato il collegamento effettivo con l’attività svolta in Italia.

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