Sentenza del 04/03/2015 n. 4340 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici - Utilizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Istituto religioso ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000, sostenendo sia la decadenza del Comune dal potere di accertamento, sia la sussistenza dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992. L'esenzione era invocata in ragione della natura ecclesiastica dell'ente e della destinazione degli immobili ad attività di religione, culto, cura delle anime, formazione dei religiosi e attività sanitaria. In Cassazione l'Istituto ha inoltre contestato vizi processuali, la mancata applicazione delle modifiche normative intervenute sull'esenzione e l'omessa valutazione dell'atto di donazione e dell'attestazione della Diocesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per l'anno d'imposta 2000, l'esenzione ICI richiedeva che l'immobile fosse destinato in via esclusiva ad attività di religione o culto, secondo l'art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985. L'attività sanitaria svolta negli immobili non rientrava in tale ambito e conservava natura commerciale, indipendentemente dalla destinazione degli eventuali utili a finalità religiose o sociali. Le modifiche normative successive, che hanno ampliato l'esenzione alle attività non esclusivamente commerciali, sono state ritenute innovative e non retroattive. L'atto di donazione e l'attestazione della Diocesi non dimostravano l'attività concretamente svolta nell'anno 2000 né l'esclusiva destinazione religiosa degli immobili. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose.
Per l'anno 2000 l'esenzione è stata interpretata restrittivamente: l'immobile doveva essere destinato in via esclusiva ad attività di religione o culto rilevanti ai sensi della legge n. 222/1985. La sola proprietà ecclesiastica o la destinazione degli utili a fini religiosi non era sufficiente.
Art. 16, lett. a), legge 20 maggio 1985, n. 222
Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
La norma delimita le attività religiose rilevanti ai fini dell'esenzione; l'attività sanitaria, anche se svolta da un ente ecclesiastico, non vi rientra automaticamente.
Art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, e successive modifiche
L'esenzione è stata estesa alle attività indicate dalla norma "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale" e, successivamente, alle attività "che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
Le modifiche sono state considerate innovative e non interpretative; pertanto non si applicano retroattivamente all'ICI dovuta per l'anno 2000.
Art. 111-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'esclusione degli enti ecclesiastici dalla perdita della qualifica di ente non commerciale riguarda la natura soggettiva dell'ente, ma non elimina la necessità di verificare oggettivamente il carattere dell'attività svolta nell'immobile ai fini dell'esenzione ICI.
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello per il mancato deposito della copia notificata, ritenendo applicabile la disciplina secondo cui la notifica effettuata dal difensore equivale a quella tramite ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sugli immobili degli enti ecclesiastici occorre distinguere tra requisito soggettivo, cioè la natura religiosa dell'ente, e requisito oggettivo, cioè l'attività concretamente svolta nell'immobile.
- Per i periodi d'imposta anteriori alle modifiche del 2005-2006, l'esenzione ICI richiede una destinazione esclusiva ad attività religiose o di culto; non basta che l'attività commerciale sia soltanto prevalente o che gli utili siano destinati a finalità religiose.
- La gestione di un'attività sanitaria in un immobile di proprietà ecclesiastica può impedire l'esenzione, perché la natura dell'attività esercitata prevale sulla qualifica del proprietario.
- Le norme fiscali successive che ampliano un'esenzione non possono essere applicate automaticamente a periodi precedenti se hanno natura innovativa e non meramente interpretativa.
- Per provare il diritto all'esenzione servono documenti riferiti concretamente all'anno d'imposta, capaci di dimostrare l'effettiva destinazione e utilizzazione dell'immobile; atti di provenienza o attestazioni generiche dell'autorità ecclesiastica possono non essere sufficienti.
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