Sentenza n. 11978/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia al Cairo n. 2048 del 3 dicembre 2023, recante il diniego del visto di ingresso per motivi di studio in favore della parte ricorrente; nonché per l’accertamento della sussistenza del pieno ed integrale diritto in capo alla parte ricorrente di poter entrare in Italia e ad ottenere il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto, fondato sull'asserita inattendibilità della documentazione prodotta, deducendo manifesta carenza e totale assenza di motivazione, violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità, eccesso di potere per assenza o falsità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta e totale difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva rilevato l'insufficienza motivazionale del diniego e ordinato il riesame. A seguito del riesame, il visto è stato rilasciato. La ricorrente ha quindi proposto domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un anno accademico, per danni patrimoniali relativi a polizza sanitaria, alloggio e volo, nonché per danno da ritardo.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata nel dispositivo come cessazione della materia del contendere, poiché il visto era stato successivamente rilasciato. Ai fini della domanda risarcitoria, il TAR ha comunque accertato l'illegittimità del diniego ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché, alla data del diniego, non era ancora vigente la successiva disciplina che ha escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti di rilascio del visto. Ha inoltre ritenuto la motivazione del provvedimento estremamente sintetica e quindi violativa dell'art. 3 della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria è stata tuttavia rigettata. L'illegittimità dell'atto, soprattutto quando dipende da vizi formali e procedimentali, non comporta automaticamente il risarcimento: occorre provare condotta illecita, colpa dell'amministrazione, nesso causale e danno ingiusto, oltre alla spettanza del bene della vita. La ricorrente non ha dimostrato che il visto sarebbe stato certamente o altamente probabilmente rilasciato già al momento del diniego, poiché il rilascio è intervenuto dopo il riesercizio di un potere discrezionale e non risultavano agli atti gli elementi istruttori del riesame. Non è stata inoltre provata la colpa dell'amministrazione, considerata la complessità delle verifiche sull'attendibilità della documentazione e sulla possibile sussistenza di fenomeni migratori irregolari. Il danno non patrimoniale è stato ritenuto genericamente allegato e non provato; i danni patrimoniali non risultavano documentati quanto all'effettivo esborso per volo, alloggio e polizza. Anche il danno da ritardo è stato respinto, mancando la prova della colpa, del danno e del nesso causale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
La sopravvenuta inutilità dell'annullamento non impedisce l'accertamento dell'illegittimità dell'atto quando tale accertamento sia necessario per decidere una domanda risarcitoria.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego del visto deve contenere una motivazione congrua e sufficiente; una motivazione estremamente sintetica, limitata al richiamo all'inaffidabilità della documentazione, è illegittima.
art. 10-bis l. 241/1990
Alla data del diniego, il preavviso di rigetto era applicabile ai procedimenti di rilascio del visto, sicché l'amministrazione avrebbe dovuto assicurare il relativo adempimento partecipativo.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 145/2024 e convertita dalla legge n. 187/2024, ha escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti di rilascio del visto, ma non era vigente alla data del provvedimento esaminato.
art. 2-bis l. 241/1990
La P.A. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il danno da ritardo richiede la prova dell'inosservanza dolosa o colposa, del danno ingiusto e del nesso causale; la mera violazione del termine procedimentale non è sufficiente.
art. 30, comma 4, c.p.a.
La domanda di risarcimento del danno da ritardo presuppone l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
art. 2043 c.c.
Il danno da provvedimento illegittimo e il danno da ritardo sono ricondotti allo schema generale della responsabilità aquiliana, con necessità di provare elemento oggettivo, colpa o dolo, nesso causale e danno ingiusto.
Massime di principio
- L'illegittimità di un diniego amministrativo per violazione dell'obbligo di motivazione e delle garanzie partecipative non comporta automaticamente il risarcimento del danno, soprattutto quando l'illegittimità accertata è di natura formale o procedimentale.
- In presenza di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento richiede la prova, secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità prossima alla certezza, che il bene della vita sarebbe stato attribuito già al momento dell'adozione dell'atto illegittimo; il successivo rilascio del titolo dopo il riesercizio discrezionale del potere non è di per sé sufficiente.
- La colpa dell'amministrazione non si presume automaticamente dall'illegittimità del provvedimento, ma deve essere valutata considerando, tra l'altro, chiarezza della disciplina, semplicità dei fatti, natura vincolata o discrezionale del potere e complessità dell'istruttoria.
- Il danno non patrimoniale derivante dall'attività amministrativa deve essere specificamente allegato e provato, anche mediante elementi presuntivi obiettivi; non è configurabile in re ipsa sulla base della mera perdita di un'opportunità o di un periodo di studio.
- Il danno patrimoniale deve essere dimostrato mediante documentazione idonea a provare l'effettivo esborso e la concreta perdita economica; mere prenotazioni o documenti privi della prova del pagamento non sono sufficienti.
- Il danno da ritardo, riconducibile alla responsabilità aquiliana, richiede la prova congiunta di ritardo doloso o colposo, danno ingiusto e nesso causale; la sola inosservanza del termine procedimentale non dimostra la colpa dell'amministrazione.
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