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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44474/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso; ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa statuizione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha disposto l'applicazione di detta pena per la durata di cinque anni. Per il resto la condanna pronunciata dal GUP è stata confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Si censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., che il giudice di merito, pur partendo da una pena base di sette anni per il reato più grave (tentato omicidio) e riducendola per il rito abbreviato, non ha applicato l'accessorio previsto dall'art. 29 c.p. quando la pena inflitta, dopo la riduzione, risultava "per un tempo non inferiore a tre anni" e quindi soggetta all'interdizione temporanea.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    "per un tempo non inferiore a tre anni"

    L'art. 29 disciplina l'applicazione delle pene accessorie: la Corte ha ritenuto che, avendo la pena inflitta (dopo la riduzione per il rito) una durata che rientra nella soglia prevista, doveva applicarsi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni.

  • art. 28 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento normativo collegato alla determinazione delle pene accessorie; la censura riguarda inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 28 e 29.

  • art. 62, n. 2) cod. pen.

    Il GUP ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), e l'ha valutata in equivalenza rispetto alla recidiva, rideterminando la pena di base prima della riduzione per il rito.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente il motivo di cassazione per violazione di legge; su questa base è stata proposta la censura per omissione dell'applicazione della pena accessoria.

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità, anche per il Procuratore generale, di proporre ricorso per cassazione per omissione di pena accessoria, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente l'invio in forma scritta della requisitoria del Pubblico Ministero: la Corte ha preso in considerazione la requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    La Corte ha annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 per l'illegittima omissione di pena accessoria predeterminata nella durata, applicando il principio indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che non è possibile utilizzare la rettificazione di cui all'art. 619 comma 2 per sanare l'omissione di pena accessoria predeterminata nella durata.

Massime di principio

  • Se in una sentenza di condanna il giudice omette di applicare una pena accessoria predeterminata nella durata, il Procuratore (anche il Procuratore generale) può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre l'applicazione dell'accessorio quando la sua omissione è illegittima.
  • Nelle ipotesi di più reati in continuazione, per valutare l'applicabilità delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale) si deve fare riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per il rito scelto, e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per la continuazione.
  • Quando la pena effettivamente irrogata per il reato più grave (dopo eventuali riduzioni per il rito) rientra nella soglia che comporta l'applicazione automatica di una determinata pena accessoria, il giudice deve pronunciare anche sull'accessorio; l'omissione è vizio rilevabile in cassazione.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un accessorio predeterminato nella durata e omesso illegittimamente, può pronunciarsi direttamente sull'applicazione dell'accessorio (annullamento senza rinvio) ma non può ricorrere alla mera rettificazione formale prevista dall'art. 619 c.p.p. per sanare la carenza sostanziale.
  • Le riduzioni di pena per riti alternativi (es. abbreviato) incidono sul calcolo della soglia rilevante per l'applicazione delle pene accessorie: occorre sempre calcolare la pena "in concreto" per il reato più grave dopo tali riduzioni.

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