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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: D.D.G. n. 80 del 23 gennaio 2026 e parere istruttorio conclusivo n. 940 del 19 dicembre 2025, adottati nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto agrivoltaico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica e il conseguente decreto dirigenziale regionale, relativi alla procedura di screening VIA ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato “Gallitello”, di potenza pari a 40,96176 MWp, con opere accessorie e opere di connessione alla rete nazionale da ubicarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Monreale. Nel motivo II.A sono stati dedotti, tra gli altri profili, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento ai profili di difetto di istruttoria, travisamento fattuale e violazione del principio di proporzionalità dedotti nel motivo II.A. Non ha tuttavia disposto la sospensione degli atti impugnati, ritenendo adeguata tutela cautelare la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) nell’ambito della quale sono stati adottati gli atti impugnati.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante sospensione, con la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il comma 10 è stato applicato per fissare la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris rispetto a vizi di istruttoria, travisamento dei fatti e sproporzionalità non impone necessariamente la sospensione dell’atto, qualora il giudice ritenga adeguata la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nella procedura di screening VIA, i profili di completezza dell’istruttoria, corretto apprezzamento dei fatti e proporzionalità della determinazione amministrativa possono integrare questioni dotate di fumus boni iuris rilevanti nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabili
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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