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Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3351/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, notificata in data 16/07/2025 al termine della causa R.G. n. 5843/2025.

Giustizia amministrativa202504354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante da una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, oltre alle spese legali distratte in favore dei difensori antistatari. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali, il creditore ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, con applicazione degli artt. 1282 e seguenti c.c. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti necessari all'adempimento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici possono adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare decorrenza e misura degli interessi dovuti, sicché i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un obbligo pecuniario imposto da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia adempiuto.
  • Prima di procedere all'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce il credito risultante dal titolo, ma assicura il soddisfacimento di un diritto già accertato; pertanto, la quantificazione definitiva del capitale, degli interessi e degli accessori deve essere effettuata sulla base del giudicato, della legge e degli eventuali pagamenti parziali.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Le spese e gli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale possono essere fatti valere in ottemperanza se hanno titolo nel medesimo provvedimento; sono altresì dovuti gli interessi successivamente maturati nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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