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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19619/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino nigeriano aveva chiesto, dopo il diniego della Commissione territoriale, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale di Perugia aveva respinto la domanda ritenendo non credibile il racconto: il richiedente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perché minacciato di morte dal padre della moglie, di fede musulmana, dopo la scoperta di un matrimonio celebrato di nascosto, e perché il suocero avrebbe ucciso anche la madre del richiedente. Il giudice di merito aveva escluso i presupposti delle protezioni maggiori e, quanto alla protezione sussidiaria, anche il rischio derivante da violenza indiscriminata nel Paese di origine; aveva inoltre negato la protezione umanitaria per assenza di specifica vulnerabilità, reputando insufficiente il solo percorso di integrazione in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, censurando il giudizio di non credibilità; 2) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 10, comma 3, Cost., lamentando l'omessa considerazione sia delle condizioni dei diritti umani in Nigeria sia dell'integrazione in Italia ai fini del diniego della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione di credibilità del richiedente, compiuta dal giudice di merito secondo i criteri legali dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, è apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto il Tribunale aveva esaminato gli aspetti significativi della vicenda e aveva motivato ampia e logicamente l'inattendibilità del racconto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la situazione nel Paese di origine e il grado di integrazione in Italia, ma non può fondarsi né su una generica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza né sul solo livello di integrazione nel territorio italiano; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso condizioni di vulnerabilità soggettiva e oggettiva. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007

    la credibilità del richiedente va valutata mediante i criteri legali previsti dalla norma, con controllo di coerenza interna ed esterna e verifica di credibilità razionale della vicenda narrata; l'esito negativo costituisce apprezzamento di fatto.

  • art. 14, lett. a), d.lgs. 251/2007

    il diniego della protezione sussidiaria consegue, nel caso concreto, alla non credibilità del racconto del richiedente.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007

    il diniego della protezione sussidiaria consegue, nel caso concreto, alla non credibilità del racconto del richiedente.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    la protezione sussidiaria presuppone l'accertamento di una violenza generalizzata nel Paese di origine, esclusa nella specie sulla base dei report consultati.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    la protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa e la specifica emersione di una vulnerabilità individuale; non basta un generico richiamo alla situazione del Paese d'origine o all'integrazione in Italia.

  • art. 10, comma 3, Cost.

    richiamato insieme all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 quale parametro della tutela del richiedente asilo e della protezione umanitaria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto nei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a sovvertire apprezzamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il giudizio di inattendibilità del richiedente è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare l'importo del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale deve essere svolta secondo i criteri legali dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007 e, una volta adeguatamente motivata dal giudice di merito, è sostanzialmente insindacabile in cassazione salvo il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007 può discendere dalla ritenuta inattendibilità del narrato, quando i fatti posti a fondamento della domanda non siano credibili all'esito del vaglio giudiziale.
  • La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 richiede un accertamento in concreto del rischio derivante da violenza indiscriminata nel Paese di origine, non potendo essere affermata in via meramente astratta.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine e il grado di integrazione in Italia; non è sufficiente, da sola, né una generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza né il solo percorso di integrazione nel territorio italiano.
  • Ai fini della protezione umanitaria è necessario che la sproporzione tra i contesti di vita produca specifiche ricadute sulla persona del richiedente, così da integrare una condizione di vulnerabilità individuale effettiva e non meramente generale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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