Sentenza n. 1511/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo 4.10.2016 n. 4212 (dichiarato esecutivo il 28.2.2023), e della sentenza 8.7.2022 n. 3161 (passata in giudicato l’8.2.2023 per mancata impugnazione), entrambi del Tribunale Civ. di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo esecutivo e di una sentenza civile passata in giudicato recanti condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva svolto un incarico di difesa giudiziale conferito dal Comune e, non avendo ricevuto il pagamento della fattura, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Catania un decreto ingiuntivo per € 41.377,09, oltre interessi e spese, successivamente dichiarato esecutivo. L’opposizione proposta dal Comune era stata respinta con sentenza civile, passata in giudicato, che aveva inoltre condannato l’ente al pagamento di € 6.050,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario. Dopo la chiusura della procedura di dissesto del Comune, il ricorrente aveva notificato all’ente i titoli esecutivi e, nonostante il decorso dei termini, il Comune non aveva provveduto al pagamento. È stata quindi proposta azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’adozione delle misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia, la liquidazione degli interessi legali e delle spese successive. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto cessata la situazione di dissesto del Comune, con conseguente ritorno dell’ente in bonis e riacquisto, da parte del creditore, della possibilità di pretendere l’integrale soddisfazione del credito. Ha verificato la sussistenza di titoli giudiziali esecutivi e passati in giudicato, il rispetto del termine decennale per l’azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali e la preventiva notificazione dei titoli esecutivi al Comune ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la somma di € 41.377,09, gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, le spese della procedura monitoria e gli importi riconosciuti dalla sentenza civile, oltre agli accessori di legge e alle ulteriori spese documentate funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione dei titoli, agli atti accessori e alla diffida. Ha escluso, invece, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché riferibili alla libera scelta di ricorrere all’esecuzione forzata ordinaria e non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Riposto, con termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza, ritenuto rispettato dal Collegio.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Richiede la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; nel caso concreto tale adempimento è stato documentato mediante notificazione PEC del 13 ottobre 2025.
art. 256, comma 6, d.lgs. 267/2000
È richiamato in relazione all’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria e alla cessazione della procedura di dissesto del Comune.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Prevede il termine di cento giorni per la presentazione della parcella del commissario ad acta ai fini della liquidazione del compenso, a pena di decadenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di un decreto ingiuntivo esecutivo e di una sentenza passata in giudicato emessi dal giudice ordinario, quando l’obbligata è una pubblica amministrazione e permane l’inadempimento dell’obbligo di pagamento.
- La chiusura della procedura di dissesto e il ritorno dell’ente locale in bonis consentono al creditore di pretendere l’integrale pagamento del credito risultante dal titolo giudiziale, senza più soggiacere al regime della gestione straordinaria del dissesto.
- Nel giudizio di ottemperanza devono essere verificati il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, dei termini processuali per il deposito del ricorso e della preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
- Sono ripetibili nel giudizio di ottemperanza le spese successive al giudicato che siano funzionali alla sua attuazione o all’introduzione del giudizio, comprese quelle per la pubblicazione, l’esame e la notificazione della decisione, per gli atti accessori, per la registrazione e per la diffida; non sono invece ripetibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive ordinarie non satisfattive, perché dipendono dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il giudizio di ottemperanza può prevedere sin dalla sentenza la nomina di un commissario ad acta, incaricato di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
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