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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18149/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena a quattro anni di reclusione ed euro 2.400 di multa, confermando il resto e condannandolo anche alle spese delle parti civili. Con un unico motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente sulla sostanziale negazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonostante elementi favorevoli quali lo stato di tossicodipendenza e il comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice di appello sulla pena concordata è limitato alla verifica della legalità del trattamento sanzionatorio, non potendo il giudice modificare il patto intervenuto tra le parti ma soltanto accoglierlo o rigettarlo. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla pretesa mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla misura della pena concordata. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel rito di appello con richiesta concorde delle parti, il giudice può solo verificare la legalità della pena concordata, senza modificarla

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in comparazione per evidenziare le differenze strutturali rispetto al concordato in appello

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma invocata a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare il trattamento sanzionatorio e la valutazione degli indici commisurativi

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando mancano le condizioni per il ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, prima parte, c.p.p.

    richiamata per contrapposizione, come disciplina della trattazione camerale partecipata nei ricorsi che investono la motivazione

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    richiamati per la disciplina della trattazione camerale partecipata

  • Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715

    precedente richiamato a sostegno del principio di limitato sindacato del giudice sulla pena concordata nel concordato in appello

  • Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01

    precedente conforme sul limite del controllo alla legalità della pena concordata

  • Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01

    precedente conforme sul medesimo principio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito ex art. 599-bis c.p.p. il sindacato del giudice sulla pena concordata dalle parti è limitato alla verifica della sua legalità, non potendo il giudice riscrivere il contenuto dell'accordo processuale.
  • La doglianza con cui si censuri in cassazione la mancata motivazione sul bilanciamento delle circostanze o sulla misura della pena concordata è inammissibile, perché attiene a un profilo non deducibile quando la decisione derivi da concordato ex art. 599-bis c.p.p.
  • Quando difettano le condizioni legittimanti il ricorso, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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