Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 545/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento (a) quanto al ricorso n. 185 del 2024: - del provvedimento del responsabile del Settore delle Strade e dei Trasporti n. 10 di data 4 gennaio 2024, con il quale è stata rinnovata alla ricorrente l’autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la posa di un cartellone pubblicitario lungo la strada SPBS 469-bis Sebina Occidentale, nella parte in cui definisce la misura del nuovo canone e le modalità di calcolo dello stesso; - del decreto del Presidente della Provincia n. 315 di data 25 ottobre 2023, che ha determinato i nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2024, dei canoni disciplinati dal regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 novembre 2020, sostituendo in particolare l’allegato A (Elenco delle strade provinciali divise in classi tariffarie [K]), l’allegato B (Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici), l’allegato C (Canone accessi ad attività che producono reddito posti fuori dai centri abitati), e l’allegato D (Mezzi pubblicitari) del suddetto regolamento; - delle tariffe del canone degli impianti pubblicitari inserite nell’allegato D; - dell’elenco delle strade provinciali divise in classi tariffarie di cui all’allegato A; - del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione consiliare n. 43/2020; (b) quanto al ricorso n. 282 del 2025: - della deliberazione consiliare n. 45 di data 18 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019, e in particolare dell’allegato B (Tariffe per occupazioni di aree e spazi pubblici) e dell’allegato C (Tariffe del canone non ricognitorio ex articolo 27 Codice della Strada); - della relazione istruttoria di verifica del gettito 2023, costituente l’allegato 3 alla deliberazione consiliare n. 45/2024; - della nota illustrativa costituente l’allegato 2 alla deliberazione consiliare n. 45/2024;

Giustizia amministrativa202500282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina provinciale del canone unico patrimoniale, comprese le tariffe per impianti pubblicitari, il divieto di doppia imposizione e la reintroduzione del canone non ricognitorio ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti, dapprima il provvedimento di rinnovo di un’autorizzazione per un cartellone pubblicitario, il decreto provinciale di aggiornamento tariffario del 2023 e il regolamento CUP del 2020, deducendo violazione dell’art. 1, commi 817 e 820, della legge n. 160/2019, sproporzione e irragionevolezza degli aumenti, erronea classificazione delle strade, duplicazione del canone per occupazione e diffusione pubblicitaria, erronea individuazione del presupposto del canone per impianti collocati su aree private e illegittimità del calcolo per classi di superficie. Successivamente ha impugnato il regolamento CUP del 2024 e i relativi atti istruttori, censurando la reintroduzione del canone di concessione non ricognitorio ex art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 per impianti collocati su aree private, la violazione del divieto di doppia imposizione, l’uso del principio di invarianza del gettito per conservare entrate spettanti secondo la disciplina previgente e l’eccessività dei coefficienti tariffari. La Provincia ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al primo ricorso e chiesto il rigetto del secondo.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 185/2024 perché il regolamento del 2024 ha riordinato la materia con effetto retroattivo, sostituendo la disciplina precedente e prevedendo il ricalcolo dei canoni relativi al 2024. Ha ritenuto invece sussistente l’interesse al ricorso n. 282/2025, anche se il nuovo regolamento aveva ridotto il carico rispetto al 2023, poiché la ricorrente mirava all’eliminazione delle disposizioni sulla doppia imposizione e sugli impianti collocati su aree private. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittima, in linea generale, la discrezionalità provinciale nella conformazione delle tariffe CUP: il principio di invarianza del gettito non garantisce ai privati il mantenimento del precedente livello di spesa e gli aumenti non sono illegittimi per il solo fatto di gravare maggiormente su una categoria, purché fondati su parametri ragionevoli. È stata inoltre ritenuta adeguata la relazione istruttoria sulla verifica del gettito. Il ricorso è stato però parzialmente accolto perché il divieto di doppia imposizione opera anche quando le componenti del canone siano riscosse da enti diversi: se ricorrono sia l’occupazione di suolo pubblico sia la diffusione di messaggi pubblicitari, non può essere conservato il canone per l’occupazione insieme a quello per la diffusione. Per le aree private in vista di strade provinciali manca il presupposto dell’occupazione e resta configurabile soltanto la componente relativa alla diffusione pubblicitaria, da coordinare tra Provincia e Comuni interessati. La Provincia non può sostituire tale componente mediante la reintroduzione del canone non ricognitorio ex art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, ormai assorbito nel CUP e comunque non estensibile alle aree private. È stato quindi annullato il regolamento del 2024 nella parte relativa alla reintroduzione di tale canone per impianti su aree private e nella parte incompatibile con il divieto di doppia imposizione. La Provincia dovrà riesaminare la disciplina coordinandosi con i Comuni; nelle more può proseguire l’applicazione interinale, con riserva di restituzione o conguaglio. Le spese sono state compensate; il contributo unificato del secondo ricorso è stato posto a carico della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 816-836, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    La disciplina del canone unico patrimoniale accorpa precedenti tributi e canoni e individua i presupposti, i criteri tariffari e le regole di applicazione del CUP.

  • art. 1, comma 817, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Il principio di invarianza del gettito opera principalmente nella fase di transizione al CUP e non impedisce successive variazioni tariffarie ragionevoli; non garantisce ai privati il mantenimento del precedente livello di spesa.

  • art. 1, comma 819, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Il CUP ha come presupposti alternativi l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree pubbliche o su aree private visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico.

  • art. 1, comma 820, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Quando ricorrono entrambi i presupposti del CUP, il canone per l’occupazione di suolo pubblico non può essere applicato insieme a quello per la diffusione pubblicitaria, anche se le componenti sono riscosse da enti locali diversi.

  • art. 1, comma 835, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Il versamento del CUP è collegato al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

  • art. 1, comma 847, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    L’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina del CUP impedisce di mantenere, con diversa denominazione, i precedenti canoni confluiti nel nuovo sistema.

  • art. 27, commi 7 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il canone di concessione non ricognitorio presupponeva l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze; è stato assorbito nel CUP e non può essere applicato alle fasce di rispetto appartenenti a privati.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Rileva nella distribuzione delle competenze autorizzatorie per gli impianti pubblicitari collocati nei tratti di strade provinciali all’interno dei centri abitati fino a 10.000 abitanti.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Rileva, insieme all’art. 23, comma 4, per l’autorizzazione comunale degli impianti pubblicitari nei tratti di strade provinciali situati nei centri abitati fino a 10.000 abitanti.

  • art. 119 Costituzione

    Costituisce il fondamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali, estesa anche alle entrate non tributarie e quindi alla conformazione dei corrispettivi CUP.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per porre il contributo unificato del ricorso n. 282/2025 a carico dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione previsto dall’art. 1, comma 820, della legge n. 160/2019 opera indipendentemente dall’ente titolare delle singole componenti del CUP: quando coesistono occupazione di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari, non è legittimo applicare entrambi i canoni soltanto perché uno è riscosso dalla Provincia e l’altro dal Comune.
  • Per gli impianti pubblicitari collocati su aree private e visibili da una strada provinciale manca il presupposto dell’occupazione di suolo pubblico; può venire in rilievo soltanto la componente del CUP relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, da disciplinare mediante coordinamento tra gli enti locali interessati.
  • Il canone di concessione non ricognitorio previsto dall’art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 è confluito nel CUP e non può essere reintrodotto autonomamente dall’ente locale per colpire impianti situati su aree private; il principio di invarianza del gettito non consente di conservare, con altra qualificazione, canoni abrogati.
  • Il principio di invarianza del gettito del CUP non attribuisce ai privati un diritto al mantenimento del precedente livello tariffario e non impedisce aumenti differenziati, purché fondati su parametri intrinsecamente ragionevoli, collegati all’attrattività commerciale, all’impatto territoriale o ambientale e ad altri obiettivi di interesse pubblico.
  • Quando più enti locali sono coinvolti perché la strada appartiene a un ente e l’impatto pubblicitario ricade anche nella competenza del Comune, il CUP deve essere applicato una sola volta con riguardo al presupposto effettivamente individuato dalla legge; la ripartizione interna delle somme richiede forme di coordinamento tra gli enti e non può tradursi in un aggravio duplicato per il privato.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.