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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39537/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda un preteso obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS per l'anno 2008, contestato da un libero professionista. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando nulla dovuta all'INPS, ritenendo che la disciplina invocata non consentisse di attribuire natura "tributaria" alla contribuzione e, in sostanza, escludendo la debenza a prescindere dall'attività svolta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di diverse norme sulla Gestione separata e sulla previdenza dei professionisti, sostenendo che il libero professionista, se iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e tenuto solo al contributo integrativo verso la cassa professionale, resta comunque obbligato all'iscrizione alla Gestione separata INPS quando il contributo versato alla cassa non sia idoneo a garantire una correlata prestazione previdenziale personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non iscrivibili alla cassa professionale di categoria, sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, perché l'esclusione dall'obbligo opera solo quando il contributo versato sia suscettibile di dare luogo a una correlata prestazione previdenziale individuale; il contributo integrativo, invece, ha funzione solidaristica e non esclude l'obbligo. Poiché la Corte di merito non si era conformata a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995

    La ratio universalistica della tutela previdenziale impone di valorizzare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, salvo che il lavoratore autonomo versi contributi suscettibili di generare una correlata prestazione previdenziale.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011

    Norma di interpretazione autentica richiamata per escludere l'obbligo di iscrizione solo in presenza di contributi idonei a fondare una tutela previdenziale personale, non del contributo integrativo.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme rilevanti in tema di redditi derivanti da attività professionale.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina previdenziale dei professionisti iscritti agli albi.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni sulla previdenza dei professionisti.

  • art. 44, D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo.

Massime di principio

  • L'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS va riconosciuta solo quando il professionista sia già coperto da una forma di previdenza obbligatoria che gli assicuri una prestazione previdenziale correlata al contributo versato.
  • Il contributo integrativo versato agli albi o alle casse professionali, quando abbia funzione solidaristica e non dia luogo a una prestazione previdenziale individuale, non è idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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