Sentenza n. 1955/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), pubblicata sul sito dell'Autorità in data 4 agosto 2023, ed in particolare degli artt.2.1, lett. a), b), c) e d), 2.2, 2.3 e 7.2 con cui la stessa Autorità ha dichiarato di dare Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato; - per quanto occorrer possa, della Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif, Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 4 agosto 2023, ed in particolare degli artt. 3, 5 e 6 del suo Allegato A di cui l'art. 7 della precedente Deliberazione si limita a far menzione; - della Deliberazione dell'Autorità del 10 ottobre 2023, 465/2023/R/rif Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della Deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda del 24 luglio 2023, n. 7196, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 11 ottobre 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni ARERA n. 389/2023/R/rif, n. 387/2023/R/rif e n. 465/2023/R/rif, relative all’aggiornamento del MTR-2 e alle misure adottate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, operatore non verticalmente integrato attivo nel segmento della selezione degli imballaggi plastici, contestava le misure con cui ARERA aveva dato attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/2023. Deduceva, in particolare, l’illegittimità delle disposizioni che consentivano di riconoscere in tariffa ai gestori integrati i costi delle operazioni di cernita, prepulizia, preselezione o pretrattamento, sostenendo che tali costi fossero già coperti dai corrispettivi dei sistemi EPR/Corepla o comunque non fossero effettivamente sostenuti, efficienti o coerenti con la tariffa. Assumeva inoltre che il fattore di sharing continuasse a garantire ai gestori integrati una quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi dei sistemi di compliance e dalla vendita di materiali ed energia, con effetti discriminatori e anticoncorrenziali, nonché in violazione degli obblighi di trasparenza e unbundling contabile. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione tecnica sulle operazioni di cernita, separazione, prepulizia e selezione e sui relativi corrispettivi. Dopo il deposito della verificazione, il TAR sollevava d’ufficio la questione della carenza originaria dell’interesse ad agire, assegnando alle parti un termine per memorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire. Ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata impugnazione del successivo MTR-3, rilevando che ciascun regime tariffario costituisce un corpus regolamentare autonomo e che la mancata impugnazione del regime successivo non incide sull’interesse a contestare il distinto MTR-2. Nel merito processuale, tuttavia, ha ritenuto non dimostrata dalla ricorrente una lesione diretta, concreta e attuale derivante dalle disposizioni impugnate. Dalla verificazione è emerso che il metodo tariffario è neutrale rispetto alla titolarità del CSS: sia il CSS indipendente sia quello appartenente a un gestore integrato possono ricevere il corrispettivo negoziato con il gestore del servizio per le attività di cernita del multimateriale, mentre la selezione per polimero e colore del monomateriale è remunerata da Corepla indipendentemente dalla natura integrata o indipendente dell’impianto. Inoltre, il riconoscimento in tariffa dei costi di prepulizia o separazione è riferito al gestore del servizio e non distingue in base all’operatore economico che abbia svolto l’attività. Il fattore di sharing è anch’esso una misura rivolta al gestore del servizio, senza differenziazione tra gestori integrati e non integrati. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato né una disparità di trattamento rispetto ai gestori integrati né una concreta incidenza negativa sulla propria posizione concorrenziale. Il TAR ha osservato che eventuali contestazioni sulla legittimità del riconoscimento tariffario dei costi o sull’unbundling contabile avrebbero potuto essere prospettate, in presenza di una lesione attuale e concreta, dal gestore del servizio non integrato direttamente inciso dal metodo tariffario, non dall’impresa operante nel segmento della cernita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ARERA per euro 2.000, oltre accessori; sono state compensate con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di una condizione dell’azione; nel caso concreto il TAR lo applica per carenza originaria dell’interesse ad agire.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato dal Collegio per sottoporre alle parti la possibile ragione di inammissibilità rilevata d’ufficio e consentire il contraddittorio sul punto.
art. 70 c.p.a.
Richiamato per la riunione dei ricorsi connessi.
art. 177, comma 2, d.lgs. 152/2006
La gestione dei rifiuti costituisce un'attività di pubblico interesse.
La gestione dei rifiuti è qualificata come attività di pubblico interesse, soggetta a funzioni pubbliche di regolazione e prestazione.
art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006
la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti
La disposizione è utilizzata per individuare le diverse fasi della gestione dei rifiuti e collocare la cernita nell’ambito del recupero.
art. 183, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006
Richiamato per la definizione dell’attività di raccolta, comprensiva del prelievo, della cernita preliminare e del deposito.
art. 183, comma 1, lett. t), d.lgs. 152/2006
Richiamato per la definizione di recupero quale operazione il cui principale risultato è consentire ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.
art. 183, comma 1, lett. z), d.lgs. 152/2006
Richiamato per la definizione di smaltimento quale operazione diversa dal recupero.
art. 181, comma 5, d.lgs. 152/2006
Concorre, insieme all’art. 198, comma 1, a distinguere la privativa relativa alla raccolta e all’avvio a recupero o smaltimento dalle successive attività di recupero e smaltimento.
art. 198, comma 1, d.lgs. 152/2006
Richiamato per delimitare l’ambito della privativa comunale e distinguere la raccolta dalle ulteriori fasi della filiera.
art. 202, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 152/2006
Richiamato con riferimento alle funzioni di regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti.
art. 1, comma 527, lett. f), l. 205/2017
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’
Attribuisce ad ARERA il compito di elaborare e aggiornare il metodo tariffario, basato sulla copertura dei costi efficienti.
art. 1, comma 527, lett. g), l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA la fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
art. 1, comma 527, lett. h), l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA l’approvazione delle tariffe definite dagli enti di governo dell’ambito e dai gestori degli impianti di trattamento.
art. 1, comma 527, lett. i), l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA funzioni di verifica della corretta redazione dei piani d’ambito.
art. 1, comma 527, lett. l), l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA il potere di formulare proposte sulle attività da assoggettare a concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza.
art. 1, comma 527, lett. m), l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA il potere di proporre revisioni della disciplina vigente e segnalare gravi inadempienze o applicazioni non corrette.
Massime di principio
- Le disposizioni regolamentari devono essere impugnate immediatamente solo quando producono direttamente una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del destinatario; quando la lesione dipende da successivi atti applicativi, la contestazione deve essere proposta insieme a questi ultimi.
- Nel settore della regolazione tariffaria dei rifiuti, l’interesse a impugnare una disposizione del metodo tariffario richiede la dimostrazione di un pregiudizio diretto, concreto e attuale e, in particolare, dell’assenza di neutralità del dispositivo regolatorio rispetto agli operatori economici concorrenti.
- Una disciplina tariffaria che riconosca al gestore del servizio i costi delle attività di cernita o prepulizia senza distinguere in base alla titolarità integrata o indipendente dell’impianto non determina, per ciò solo, una disparità di trattamento o una lesione dell’operatore indipendente.
- Quando il corrispettivo per le attività di cernita del multimateriale è negoziato direttamente tra il gestore del servizio e il CSS, la posizione concorrenziale del CSS non è incisa dalla forma giuridica o dall’appartenenza del CSS a un gestore integrato, in assenza di ulteriori elementi dimostrativi di una concreta discriminazione.
- Il fattore di sharing, in quanto misura rivolta al gestore del servizio e applicabile senza distinguere tra gestori integrati e non integrati, non attribuisce di per sé all’operatore indipendente del segmento della cernita un interesse concreto e attuale a contestarne la legittimità.
- La mancata impugnazione di un successivo regime tariffario non determina, di per sé, l’improcedibilità dell’impugnazione proposta contro un regime tariffario precedente, poiché ciascun regime costituisce un corpus regolamentare autonomo.
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