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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4857/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Genova (8/7/2021) che aveva dichiarato la prescrizione per varie ipotesi di appropriazione indebita. I motivi di cassazione dedotti sono: 1) violazione dell'art. 525 c.p.p. perché la sentenza sarebbe stata pronunciata da un collegio diverso da quello che partecipò all'udienza del 22/09/2020; 2) violazione degli artt. 221 e ss. c.p.p. con riferimento alla querela di falso sul verbale di identificazione; 3) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.); 4) violazione dell'art. 2 cod.pen. e degli artt. 646 e 649-bis cod.pen. per il mutamento del regime di procedibilità (sostegno che non sarebbe stata presentata querela e che la procedibilità d'ufficio non sarebbe applicabile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente nullità perché l'udienza del 22/09/2020 si svolse con rito cartolare e le conclusioni delle parti vennero acquisite nuovamente dopo il rinvio; sul secondo motivo la questione di falsità del verbale era già stata esaminata e respinta in primo grado e in appello, essendo l'imputato regolarmente identificato; il terzo motivo è inammissibile perché, in presenza di una declaratoria di prescrizione ex art. 129 c.p.p., l'insussistenza dei fatti può essere dichiarata solo se vi è assoluta evidenza della loro non sussistenza, circostanza non riscontrata essendovi due decisioni conformi di merito che attestano attività di distrazione di somme; il quarto motivo è infondato poiché il giudice di appello ha ritenuto correttamente applicabile la procedibilità d'ufficio alla luce della rilevante gravità del fatto e dell'art. 649-bis (ultima parte). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la composizione del collegio; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità perché l'udienza contestata fu cartolare e le conclusioni furono acquisite nuovamente dopo il rinvio, perciò non v'è violazione della norma.

  • artt. 221 e ss. cod. proc. pen. (querela di falso)

    Il motivo relativo alla querela di falso sul verbale di identificazione è stato ritenuto reiterativo e già deciso in sede di merito: la Corte ha ritenuto regolare l'identificazione dell'imputato.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati per censurare la motivazione e il travisamento delle prove; la Corte li ha considerati inapplicabili ai fini dell'ammissibilità del ricorso perché le doglianze attengono alla valutazione di merito già confermata dalle decisioni di merito.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla modifica della procedibilità per l'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che, in presenza di circostanza aggravante di rilevante gravità, la fattispecie risultasse comunque procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma relativa all'appropriazione indebita richiamata nel quadro delle modifiche normative; la Corte ha valutato la fattispecie alla luce dell'evoluzione normativa e delle aggravanti applicabili.

  • art. 649-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la parte finale dell'art. 649-bis (procedibilità d'ufficio per fatti di particolare gravità), giustificando la procedibilità nonostante le modifiche normative successive alla sentenza di primo grado.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di prescrizione: la Corte sottolinea che l'insussistenza dei fatti può essere dichiarata solo se esiste assoluta evidenza della loro non sussistenza, condizione non soddisfatta nel caso concreto.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma che consente di dichiarare inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati; applicata per ridurre il ricorso come inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese processuali e ad un'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se solleva motivi manifestamente infondati o reiterativi di questioni già decise in merito; non basta riproporre censure già affrontate senza nuovi elementi.
  • La diversa composizione del collegio non comporta automaticamente nullità se l'udienza contestata è stata svolta con rito cartolare e le parti hanno avuto nuovamente acquisizione delle conclusioni dopo il rinvio.
  • Sulle questioni di falsità di atti processuali: se la materia è già stata esaminata e motivatamente respinta in grado di merito, il ricorso in Cassazione che si limiti a reiterare la censura è normalmente inammissibile.
  • In caso di declaratoria di prescrizione, la Corte può riconoscere l'insussistenza dei fatti solo quando vi sia assoluta evidenza della non sussistenza; altrimenti la questione attiene alla valutazione di merito.
  • Le modifiche normative sulla procedibilità (ad es. introduzione dell'art. 649-bis) possono rendere procedibile d'ufficio una fattispecie se sussistono circostanze aggravanti di rilevante gravità che rientrano nella disciplina nuova.
  • Presentare ricorsi infondati o mera reiterazione di doglianze può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; valutare cautamente la fondatezza degli impugnativi prima di proporli.

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