Cassazione Penale, Sentenza n. 4857/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Genova (8/7/2021) che aveva dichiarato la prescrizione per varie ipotesi di appropriazione indebita. I motivi di cassazione dedotti sono: 1) violazione dell'art. 525 c.p.p. perché la sentenza sarebbe stata pronunciata da un collegio diverso da quello che partecipò all'udienza del 22/09/2020; 2) violazione degli artt. 221 e ss. c.p.p. con riferimento alla querela di falso sul verbale di identificazione; 3) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.); 4) violazione dell'art. 2 cod.pen. e degli artt. 646 e 649-bis cod.pen. per il mutamento del regime di procedibilità (sostegno che non sarebbe stata presentata querela e che la procedibilità d'ufficio non sarebbe applicabile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente nullità perché l'udienza del 22/09/2020 si svolse con rito cartolare e le conclusioni delle parti vennero acquisite nuovamente dopo il rinvio; sul secondo motivo la questione di falsità del verbale era già stata esaminata e respinta in primo grado e in appello, essendo l'imputato regolarmente identificato; il terzo motivo è inammissibile perché, in presenza di una declaratoria di prescrizione ex art. 129 c.p.p., l'insussistenza dei fatti può essere dichiarata solo se vi è assoluta evidenza della loro non sussistenza, circostanza non riscontrata essendovi due decisioni conformi di merito che attestano attività di distrazione di somme; il quarto motivo è infondato poiché il giudice di appello ha ritenuto correttamente applicabile la procedibilità d'ufficio alla luce della rilevante gravità del fatto e dell'art. 649-bis (ultima parte). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la composizione del collegio; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità perché l'udienza contestata fu cartolare e le conclusioni furono acquisite nuovamente dopo il rinvio, perciò non v'è violazione della norma.
artt. 221 e ss. cod. proc. pen. (querela di falso)
Il motivo relativo alla querela di falso sul verbale di identificazione è stato ritenuto reiterativo e già deciso in sede di merito: la Corte ha ritenuto regolare l'identificazione dell'imputato.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati per censurare la motivazione e il travisamento delle prove; la Corte li ha considerati inapplicabili ai fini dell'ammissibilità del ricorso perché le doglianze attengono alla valutazione di merito già confermata dalle decisioni di merito.
art. 2 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla modifica della procedibilità per l'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che, in presenza di circostanza aggravante di rilevante gravità, la fattispecie risultasse comunque procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis.
art. 646 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione indebita richiamata nel quadro delle modifiche normative; la Corte ha valutato la fattispecie alla luce dell'evoluzione normativa e delle aggravanti applicabili.
art. 649-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la parte finale dell'art. 649-bis (procedibilità d'ufficio per fatti di particolare gravità), giustificando la procedibilità nonostante le modifiche normative successive alla sentenza di primo grado.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di prescrizione: la Corte sottolinea che l'insussistenza dei fatti può essere dichiarata solo se esiste assoluta evidenza della loro non sussistenza, condizione non soddisfatta nel caso concreto.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma che consente di dichiarare inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati; applicata per ridurre il ricorso come inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese processuali e ad un'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se solleva motivi manifestamente infondati o reiterativi di questioni già decise in merito; non basta riproporre censure già affrontate senza nuovi elementi.
- La diversa composizione del collegio non comporta automaticamente nullità se l'udienza contestata è stata svolta con rito cartolare e le parti hanno avuto nuovamente acquisizione delle conclusioni dopo il rinvio.
- Sulle questioni di falsità di atti processuali: se la materia è già stata esaminata e motivatamente respinta in grado di merito, il ricorso in Cassazione che si limiti a reiterare la censura è normalmente inammissibile.
- In caso di declaratoria di prescrizione, la Corte può riconoscere l'insussistenza dei fatti solo quando vi sia assoluta evidenza della non sussistenza; altrimenti la questione attiene alla valutazione di merito.
- Le modifiche normative sulla procedibilità (ad es. introduzione dell'art. 649-bis) possono rendere procedibile d'ufficio una fattispecie se sussistono circostanze aggravanti di rilevante gravità che rientrano nella disciplina nuova.
- Presentare ricorsi infondati o mera reiterazione di doglianze può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; valutare cautamente la fondatezza degli impugnativi prima di proporli.
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