Cassazione Civile, Ordinanza n. 23156/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Perugia che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura, poiché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale apposta al ricorso: nel procedimento regolato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto la procura, pur riportando gli estremi del provvedimento e la data di rilascio, conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula "è autentica", senza un'espressa certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della speciale certificazione della data di rilascio della procura prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. Ha inoltre dato atto che non vi era luogo a provvedere sulle spese, in considerazione dell'irrituale costituzione del Ministero. È stata altresì disposta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
per i ricorsi per cassazione nelle materie di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, a pena di inammissibilità.
artt. 83 e 365 c.p.c.
costituiscono il regime ordinario della procura speciale, ma non escludono la speciale disciplina dettata dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito camerale di cassazione, la costituzione dell'intimato ai fini della partecipazione alla decisione deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; il mero deposito di un atto per la discussione orale non integra una valida costituzione processuale.
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale posteriorità.
- L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura: la formula generica di autenticazione non può supplire alla mancanza dell'espressa attestazione richiesta dalla norma speciale.
- La specialità della disciplina della procura nei giudizi di protezione internazionale impedisce di fare ricorso a interpretazioni sostanzialistiche o a elementi desumibili complessivamente dal testo della procura quando difetti la specifica certificazione richiesta a pena di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →