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Sentenza

Sentenza del 06/02/2020 n. 328 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 142/2020 ICI - Cartella di pagamento - Avviso di accertamento prodromico - Prova della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dato ragione al ricorrente: ha ritenuto che, in assenza della prova da parte della resistente dell'avviso di accertamento emesso e notificato nei termini, sia maturata la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e riscossione e la cartella di pagamento è stata quindi annullata. La resistente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite (euro 330,00 oltre IVA e CPA se dovuti).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'ICI 2012 sostenendo che non era stato notificato l'avviso di accertamento prodromico richiamato nella cartella; perciò l'ente impositore sarebbe decaduto dal potere di accertamento e la cartella sarebbe illegittima (e comunque il diritto sarebbe prescritto). L'agente della riscossione non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione atta a dimostrare l'emissione e la notifica dell'avviso nei termini di legge (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, legge 269/2006

    Richiama il termine di decadenza per gli enti locali relativo all'emissione/ notifica dell'avviso di accertamento; il giudice applica il principio per affermare l'onere di prova a carico dell'agente della riscossione.

  • art. 1, comma 16, legge n. 296/2006

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

    Il giudice interpreta la norma nel senso che l'avviso di accertamento prodromico deve essere effettivamente emesso e notificato entro il termine quinquennale: in mancanza della prova della notifica, opera la decadenza dell'ente e la successiva cartella è illegittima.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 16 e 17)

    Richiamato come riferimento per i termini relativi alle sanzioni amministrative tributarie; il principio consolidato è che i termini di decadenza devono essere rispettati e la relativa contestazione notificata entro i termini.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento basata su un avviso di accertamento prodromico, il contribuente può far valere l'omessa notifica di tale avviso per ottenere l'annullamento della cartella invocando la decadenza dell'ente impositore.
  • L'onere di provare che l'avviso di accertamento sia stato emesso e notificato nei termini di legge ricade sull'agente della riscossione (resistente). In assenza di documentazione idonea la pretesa tributaria è destinata a cadere.
  • Il termine rilevante è la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sarebbero dovuti essere effettuati: va sempre verificata la correttezza del calcolo del termine e la documentazione che attesta la notifica (es. ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata A/R, registro ruolo con riferimenti all'avviso).
  • In procedure analoghe è opportuno per il contribuente richiedere esibizione degli atti prodromici (avviso di accertamento, ricevute di notifica, atti di ruolo) e sollevare eccezione di decadenza se la prova non viene fornita; per l'ente/agenzia è fondamentale conservare e produrre le prove di notifica e della corretta formazione del ruolo.
  • La mancata produzione di documentazione in giudizio da parte dell'ente o dell'agente della riscossione è spesso decisiva: senza prova la cartella rischia l'annullamento e la condanna alle spese.

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