Cassazione Civile, Ordinanza n. 37578/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La banca ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva affermato la responsabilità solidale nei confronti del cliente per i danni derivati dal comportamento illecito di una promotrice finanziaria della banca, la quale si era fatta consegnare somme di denaro per investimenti mai eseguiti. Il ricorso era articolato in sei motivi, ma la Corte di cassazione non ne ha esaminato il merito perché ha rilevato un vizio preliminare del ricorso: l'inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale. La ricorrente, infatti, aveva riportato solo le conclusioni dell'atto introduttivo e i dispositivi delle sentenze di merito, omettendo l'indicazione del fatto sostanziale, delle ragioni della domanda e delle difese, delle ragioni della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata. La memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. non ha superato tale carenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, per violazione del requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto mancava un'esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali. Ha inoltre condannato la banca al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La memoria depositata nel procedimento camerale non può sopperire alle carenze strutturali del ricorso, se non introduce argomenti idonei a superare il rilievo preliminare di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto nella misura prevista per il ricorso, quando ricorrono i presupposti del comma 1-quater.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma non risponde a formalismo fine a sé stesso, ma alla funzione di rendere immediatamente intelligibili i fatti di causa e il percorso processuale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, poiché la Corte deve poter cogliere il thema decidendum e il percorso della lite senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
- L'esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. deve includere, almeno in forma sintetica, domande, difese, svolgimento del giudizio di merito, motivi di appello e contenuto della sentenza impugnata.
- La memoria depositata nella fase camerale non sana la carenza originaria del ricorso quando il vizio riguarda un requisito essenziale di contenuto-forma.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →