Cassazione Penale, Sentenza n. 39754/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo di 81.450 euro e di diverse carte di pagamento. Il ricorrente deduce: omessa o insufficiente motivazione circa il reato presupposto del riciclaggio (sostiene che non è stata ipotizzata la fattispecie presupposta e che il mero possesso di denaro non è sufficiente senza riscontri investigativi); che le modalità del rinvenimento e i precedenti sono tenui e non dimostrano provenienza illecita; che era stata provata una regolare attività lavorativa e che il denaro sarebbe servito per acquistare un orologio; censura anche l'insufficiente motivazione sul periculum in mora, ritenendo che la motivazione del Tribunale sia generica e non specifichi perché sarebbe prevedibile la dispersione del denaro; infine richiama una sopravvenuta modifica dell'iscrizione nel registro degli indagati in reato di truffa aggravata e non più riciclaggio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato in parte su motivi non consentiti e in parte generici. Richiama il principio secondo cui i ricorsi in materia di misure cautelari reali sono ammessi solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo omessa o apparente motivazione. Ritiene comunque sufficiente, in questa fase cautelare, il fumus del reato valutato anche con prove logiche senza necessità di accertare integralmente il delitto presupposto. Ritiene pertanto corretta la valutazione del Tribunale che ha valorizzato: la somma ingente trasferita al di fuori di canali tracciabili, il confezionamento in mazzette, l'assenza di giustificazioni, la limitata capacità reddituale, i precedenti penali e la presenza di carte di pagamento; tali elementi giustificano il sospetto di provenienza illecita. Sul periculum il Tribunale ha adeguatamente motivato con la natura fungibile del denaro e la mancanza di una stabile fonte di reddito, ritenendo probabile l'uso della somma per bisogni personali. La Corte conferma l'ordinanza, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro tremila a favore della cassa delle ammende, rilevando che la sopravvenuta iscrizione per reato diverso non incide decisivamente sull'ordinanza e potrà giustificare una nuova istanza di restituzione.
Norme richiamate
art. 240 bis cod.pen.
Il Tribunale ha disposto il sequestro anche ai sensi di tale articolo in vista della cosiddetta confisca allargata; la Corte ne prende atto come fondamento della finalità ablativa del sequestro.
articolo 648 bis cod.pen.
La giurisprudenza richiede che il provvedimento cautelare, quando necessario, dia indicazioni sulle ragioni di esclusione della clausola di riserva prevista dalla norma; la Corte tuttavia ritiene che, nella fase cautelare, sia sufficiente la prova logica della provenienza illecita senza l'indagine completa sul delitto presupposto.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di denaro può essere disposto anche in assenza dell'accertamento giudiziale del delitto presupposto, quando sussiste fumus valutabile con prove logiche basate su circostanze fattuali (es. somme ingenti fuori canali tracciabili, confezionamento in mazzette, assenza di giustificazioni).
- La mera quantità di contante non è di per sé sufficiente, ma concatenata ad altri indici (modalità di detenzione, carte di pagamento presenti, limitata capacità reddituale, precedenti) può fondare il sospetto di provenienza illecita.
- Per il periculum in mora nelle misure reali è rilevante la natura fungibile del bene (denaro) e la concreta prevedibilità della sua dispersione o utilizzo, che può emergere anche dalle condizioni economiche dell'indagato; la motivazione deve essere specifica ma nella fase cautelare può essere sintetica se adeguata.
- I ricorsi avverso misure cautelari reali davanti alla Cassazione sono ammessi soprattutto per violazione di legge o omessa motivazione; non sono il luogo per rinnovare la valutazione di merito sugli elementi indiziari, salvo che emergano vizi di diritto o motivazioni meramente apparenti.
- Una sopravvenuta modificazione dell'imputazione in fase successiva non invalida automaticamente il sequestro già disposto; il soggetto può comunque riproporre istanza di restituzione alla luce degli atti nuovi.
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