Sentenza n. 3701/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento o dichiarazione di inefficacia della SCIA relativa al completamento di lavori edilizi, nonché verbale di sopralluogo e comunicazione della polizia locale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 27 luglio 2020 con cui il Comune aveva annullato o dichiarato inefficace la SCIA relativa al completamento di lavori già oggetto di una precedente DIA e di una CILA. La censura centrale riguardava la violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’esercizio dell’autotutela. Il Comune aveva motivato l’intervento richiamando il collegamento tra la SCIA e la precedente DIA, già sottoposta ad autotutela, nonché la pretesa inefficacia della CILA. Il TAR ha rilevato che la precedente DIA era stata annullata in autotutela con atto già impugnato dagli stessi ricorrenti e che tale atto era stato annullato con sentenza non impugnata, per violazione del termine di decadenza. La decisione precedente aveva escluso che ricorressero i presupposti eccezionali per superare il termine, non essendo stata dimostrata una falsa rappresentazione della realtà imputabile ai privati: la suddivisione delle pratiche era stata sollecitata dagli uffici comunali, il Comune aveva acquisito una relazione tecnica integrativa rappresentativa dell’unitarietà degli interventi e aveva svolto sopralluoghi dopo aver ricevuto tale documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato. La sentenza ha ritenuto determinante la precedente sentenza della stessa Sezione, relativa alla DIA collegata, che aveva accertato la violazione del termine decadenziale dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla SCIA oggetto del presente giudizio, poiché la censura relativa al superamento del termine era stata autonomamente dedotta e la vicenda riguardava il medesimo immobile e il medesimo complessivo intervento edilizio. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui il superamento del termine di autotutela può essere ammesso eccezionalmente quando il titolo sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o dei presupposti di legge, tale da indurre in errore l’amministrazione e da escludere un affidamento legittimo del privato. Nel caso concreto, tuttavia, gli elementi documentali dimostravano che il Comune conosceva il quadro unitario degli interventi e aveva effettuato plurimi sopralluoghi; non risultava quindi una falsa rappresentazione imputabile ai ricorrenti idonea a giustificare l’esercizio tardivo dell’autotutela. Per effetto dell’annullamento, la SCIA ha riacquistato efficacia. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della complessiva vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Disciplina i poteri dell’amministrazione sulla SCIA; il provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia è stato sottoposto al sindacato del giudice.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine decadenziale applicabile ratione temporis; il suo superamento è illegittimo salvo ipotesi eccezionali, come la falsa rappresentazione imputabile al privato.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione delle circostanze di fatto e di diritto può incidere sulla tutela dell’affidamento e consentire, secondo i principi richiamati, l’esercizio dell’autotutela oltre il termine ordinario.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del dovere di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato e della tutela del solo affidamento legittimo, cioè incolpevole e fondato sulla buona fede.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo, per esigenze di sinteticità, alle considerazioni in fatto e in diritto contenute nella precedente sentenza relativa alla vicenda collegata.
Massime di principio
- Il superamento del termine decadenziale per l’annullamento d’ufficio è ammissibile in via eccezionale quando l’atto ampliativo sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, anche mediante il silenzio su circostanze decisive, purché la condotta del privato abbia effettivamente indotto l’amministrazione in errore.
- La falsa rappresentazione idonea a giustificare l’autotutela tardiva deve essere imputabile al privato e riguardare circostanze oggettivamente verificabili; non ricorre quando l’amministrazione abbia acquisito gli elementi necessari per conoscere la situazione reale e abbia omesso di valutarli o abbia essa stessa orientato la frammentazione delle pratiche amministrative.
- L’affidamento del destinatario di un titolo ampliativo è meritevole di tutela solo se legittimo, incolpevole e fondato sulla buona fede; la falsa rappresentazione imputabile al privato esclude in radice tale affidamento.
- La conoscenza della situazione fattuale da parte dell’amministrazione, desumibile dalla documentazione acquisita e dai sopralluoghi svolti, impedisce di qualificare il privato come autore di una falsa rappresentazione idonea a derogare al termine per l’autotutela.
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