Cassazione Penale, Ordinanza n. 19358/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva ridotto la pena dopo l'esclusione della recidiva ma aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi probatori. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di dosimetria della pena, contestando la quantificazione della sanzione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva logicamente desunto la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio dal fatto che egli non aveva fornito una spiegazione alternativa per il possesso del telefono dell'acquirente, se non quella del pagamento con dosi di droga, oltre che dalle dichiarazioni di un teste. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva motivato correttamente sulla pena valorizzando i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della Corte costituzionale sulla necessità dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità per escludere tale sanzione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte lo richiama come base della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ritenendo sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione a favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e non illogico della ricostruzione del fatto e degli elementi probatori che sorreggono la responsabilità penale.
- Nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, può assumere rilievo decisivo la combinazione tra elementi indiziari convergenti e l'assenza di una plausibile spiegazione alternativa offerta dall'imputato.
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando il giudice di merito abbia motivato facendo riferimento a precedenti penali e alla mancanza di elementi favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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