Sentenza del 28/01/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, dopo aver proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1831/23/14, ha chiesto in via principale la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento n. xxxxxxxxx/2009 e, in subordine, la sospensione dell’esecutività della sentenza. Ha dedotto il rischio di un danno grave e irreparabile, anche perché aveva già ricevuto una cartella di pagamento di 176.854,69 euro. La Commissione ha valutato esclusivamente il requisito della gravità e irreparabilità del danno, senza esaminare la fondatezza del ricorso per cassazione, riservata alla Suprema Corte.
La decisione
La Commissione ha ritenuto concretamente sussistente il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente rimediabile. Il contribuente, pur disponendo di un reddito annuo di circa 115.000 euro, era già esposto verso la banca per oltre 25.000 euro e versava circa 8.700 euro al mese per rateizzazioni relative a precedenti debiti tributari. L’ulteriore pagamento delle somme derivanti dall’accertamento avrebbe potuto rendergli impossibile adempiere alle obbligazioni già assunte, con il rischio di perdere anche i benefici delle rateizzazioni. È stata quindi sospesa l’esecuzione dell’atto di accertamento, senza obbligo di prestare garanzia. Le spese sono state dichiarate non dovute, rimettendo alla Corte di cassazione la liquidazione complessiva delle spese.
Norme richiamate
Art. 62-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o della sentenza impugnata in presenza di un danno grave e irreparabile
La norma consente di chiedere la sospensione cautelare durante il giudizio di cassazione. In questa fase il giudice deve verificare il pericolo di un danno grave e irreparabile, mentre la fondatezza del ricorso per cassazione resta di competenza della Suprema Corte.
Art. 62-bis, comma 6, D.Lgs. n. 546 del 1992
condizione di ammissibilità della richiesta cautelare
La Commissione ha ritenuto soddisfatta la condizione di ammissibilità prevista dalla norma.
Art. 131-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La disposizione è richiamata come previsione analoga rispetto alla condizione di ammissibilità della domanda cautelare.
Art. 15, comma 2-quater, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nonostante la disciplina sulle spese, trattandosi di una procedura incidentale la Commissione ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere effettuata dalla Corte di cassazione insieme alle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16121
È richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle procedure incidentali collegate al giudizio principale, la regolazione delle spese può essere rimessa al giudice che definisce complessivamente la lite.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’esecuzione può essere concessa quando il contribuente dimostra, con documentazione concreta, che il pagamento immediato o l’esecuzione dell’atto comprometterebbero seriamente la sua situazione economica.
- Il danno grave e irreparabile non coincide con la semplice difficoltà finanziaria: devono emergere un pregiudizio attuale, rilevante e non facilmente rimediabile, valutato in rapporto a reddito, debiti, rateizzazioni e obblighi già esistenti.
- Nella fase cautelare il giudice non deve anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso per cassazione; deve concentrarsi sul rischio derivante dall’esecuzione.
- La presenza di rateizzazioni fiscali già in corso può essere determinante, soprattutto quando l’ulteriore pagamento rischia di causare l’inadempimento e la decadenza dai relativi benefici.
- La sospensione può essere disposta anche senza garanzia quando la situazione economica documentata rende la garanzia non necessaria o sproporzionata.
- La concessione della sospensione non equivale alla vittoria definitiva sulla controversia tributaria: l’efficacia della misura resta collegata all’esito del giudizio principale, in particolare della cassazione.
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