Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione dell'art. 489 c.p. e vizio di motivazione, con contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 2) violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato e altri fatti già definiti con precedente sentenza del Tribunale di Bari del 20 settembre 2017; 3) violazione dell'art. 20-bis c.p. e vizio di motivazione, per il diniego delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non specifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già disattese in appello e a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza indicare un effettivo travisamento della prova né censure puntuali sulle ragioni del diniego della continuazione e delle pene sostitutive.
Norme richiamate
art. 489 c.p.
Norma contestata nel ricorso quale titolo del reato di uso di atto falso; la Corte non affronta il merito della configurabilità, ma rileva che la censura sull'elemento soggettivo è generica.
art. 81 c.p.
Invocato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del giudizio e altri reati già giudicati; la Corte osserva che il ricorso non si confronta con la motivazione di merito sul mancato medesimo disegno criminoso.
art. 20-bis c.p.
Richiamato per contestare il diniego delle pene sostitutive; la Corte ritiene che manchino censure specifiche alle ragioni poste a base del diniego.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, salvo che si indichi un concreto travisamento della prova o un vizio argomentativo rilevante.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato deve indicare puntualmente perché la motivazione di merito sarebbe illogica o affetta da travisamento, non limitandosi a contestazioni assertive.
- La domanda di riconoscimento della continuazione richiede una critica specifica alle ragioni con cui il giudice di merito ha escluso il medesimo disegno criminoso; non basta richiamare elementi generali come la collocazione temporale dei reati.
- Il diniego delle pene sostitutive deve essere censurato con argomentazioni puntuali riferite ai parametri valutati dal giudice di merito; una doglianza generica comporta l'inammissibilità.
- L'inammissibilità manifesta dell'impugnazione consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
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