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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Revoca autorizzazione esercizio impianto -OMISSIS- sito in -OMISSIS- – -OMISSIS-ai sensi dell’art. 90 c. 2 del decreto legislativo 159/2011 e s.m. e i.”; - di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, nei confronti dei quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti ai sensi della normativa antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. La revoca riguardava la pratica SUAP relativa alla cessione dell’autorizzazione dalla società destinataria dell’interdittiva antimafia a un soggetto diverso dall’odierna ricorrente. La ricorrente ha dedotto la rilevanza di un contratto preliminare stipulato con la società cedente prima dell’interdittiva, sostenendo che il successivo contratto definitivo avesse natura meramente ricognitiva. Il giudice ha ritenuto, in sede cautelare, che il contratto preliminare producesse soltanto effetti obbligatori, mentre il contratto definitivo, stipulato dopo l’interdittiva, costituisse l’atto traslativo del bene. È stata inoltre esaminata la legittimità degli effetti dell’interdittiva antimafia sull’autorizzazione amministrativa rilasciata al soggetto colpito dalla misura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il provvedimento impugnato si riferiva a una pratica SUAP intestata a un soggetto diverso dalla ricorrente; ha escluso la rilevanza, ai fini della legittimità della revoca, del contratto preliminare anteriore all’interdittiva, poiché esso aveva effetti obbligatori e non traslativi; ha attribuito efficacia traslativa al contratto definitivo, stipulato dopo l’interdittiva antimafia; ha infine ritenuto che l’interdittiva dispiegasse legittimamente i propri effetti sull’autorizzazione, imponendone la revoca nei confronti del soggetto destinatario ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il periculum non è stato oggetto di autonoma valutazione, essendo sufficiente l’insussistenza del fumus. Spese compensate, con formula "nulla per le spese".

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto la sospensione richiesta.

  • art. 90, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento comunale quale base normativa della revoca dell’autorizzazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Secondo il TAR, impone la revoca delle autorizzazioni rilasciate al soggetto attinto da interdittiva antimafia, che non può più disporne.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’assenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda di sospensione, senza necessità di un’autonoma valutazione del periculum in mora.
  • Il contratto preliminare produce effetti obbligatori tra le parti e non realizza il trasferimento del bene; ai fini della verifica della successione nella titolarità o disponibilità dell’autorizzazione, rileva il successivo contratto definitivo quando questo costituisce l’atto traslativo.
  • L’interdittiva antimafia adottata nei confronti del titolare di un’autorizzazione amministrativa legittima la revoca dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, poiché il soggetto interdetto non può più disporne.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDistribuzione carburantiTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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