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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 6614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento per imposta di successione relativo al maggior valore di un cespite non dichiarato qualificato dall'Ufficio come "impresa di costruzione" (merci, attrezzature, beni mobili e immobili e avviamento). Contestano in particolare: l'esistenza dell'azienda al momento della successione per effetto della cessazione dell'attività e della chiusura delle partite IVA/registro, la pretesa dell'Ufficio di includere l'avviamento, l'omessa considerazione di una istanza di condono e l'erroneo travaso dell'onere della prova a loro carico. L'Agenzia ha motivato la valutazione sulla base della dichiarazione IVA 1980 e degli elementi anagrafico-tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Commissione Tributaria Centrale ha correttamente ritenuto legittimo l'accertamento: l'Ufficio aveva fornito elementi dimostrativi della sussistenza di un compendio aziendale e del suo valore (compreso l'avviamento) alla data di apertura della successione; i ricorrenti non hanno dimostrato la disgregazione dell'azienda (ad esempio mediante vendita separata dei beni) né fornito prove idonee a escluderne l'esistenza rilevante ai fini dell'imposta. La Corte ha altresì escluso l'operatività del condono in quanto l'accertamento era stato operato d'ufficio per omissione di denuncia del cespite in successione. Quanto alla motivazione, è stata ritenuta sufficiente quella dell'avviso di accertamento e il contraddittorio non è stato violato. Il rigetto comporta la conferma dell'accertamento e la condanna dei ricorrenti agli oneri processuali indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 637 del 1972

    art. 21, comma 1; art. 26

    La determinazione del valore venale dell'azienda per l'imposta di successione si effettua facendo riferimento al valore dell'azienda comprensivo dell'avviamento alla data di apertura della successione; l'avviso di accertamento deve indicare il valore e i criteri di valutazione, che sono considerati sufficienti se individuano i criteri astratti adottati dall'Ufficio.

  • Codice Civile

    La nozione di azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore è stata applicata per valutare se beni eterogenei (merci, attrezzature, immobili, avviamento) costituiscano un'unità aziendale; rileva l'organizzazione e il coordinamento oggettivo dei beni, che può sussistere indipendentemente dalla cessazione dell'attività del titolare.

  • Codice Civile

    Restano fermi i principi sull'onere della prova: l'amministrazione deve fornire elementi che dimostrino il fatto costitutivo della pretesa (esistenza dell'azienda); una volta forniti tali elementi, il contribuente che contesta deve provare le circostanze da cui deriva l'inesistenza o la disgregazione dell'azienda.

  • Legge n. 516 del 1982

    La disciplina del condono per dichiarazione integrativa non si applica automaticamente agli accertamenti d'ufficio derivanti da omissione di denuncia di cespite in successione; la Commissione ha ritenuto che il caso esaminato non rientrasse nell'ipotesi di condono.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Normativa richiamata nella parte dispositiva relativa al contributo unificato e agli oneri processuali; la Corte ha dato atto degli eventuali versamenti a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di successione, la sussistenza dell'azienda si valuta in base alla sua organizzazione oggettiva e al coordinamento dei beni alla data di apertura della successione: la semplice cessazione dell'attività o la chiusura delle partite IVA non esclude automaticamente l'esistenza dell'azienda
  • Per escludere che un complesso di beni costituisca un'azienda è necessario dimostrare la disaggregazione organica del patrimonio aziendale, ad esempio mediante prove di vendita separata dei beni o di perdita della potenzialità produttiva unitaria
  • L'amministrazione finanziaria è onerata di elementi che attestino la sussistenza dell'azienda e la determinazione del relativo valore; tuttavia, una volta prodotti elementi valutativi specifici, grava sul contribuente l'onere di prospettare e provare fatti contrari rilevanti per escludere l'azienda
  • L'avviamento commerciale va valutato e incluso nella base imponibile alla data di apertura della successione anche se l'attività non è stata successivamente proseguita
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se indica i criteri astratti di valutazione e il valore determinato, così da consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa: non è necessario che l'Ufficio espliciti tutti gli elementi di fatto impiegati
  • Le procedure di condono per integrative volontarie non operano per espressa ragione se l'accertamento è d'ufficio per omissione nella denuncia di cespiti sopravvenuti in successione

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