Sentenza n. 913/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata dai ricorrenti al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Per la condanna - delle Amministrazioni a provvedere emanando un provvedimento conclusivo del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Roma sulla domanda di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, nonché la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato che la condizione di richiedenti protezione internazionale impone all'amministrazione di esaminare la richiesta di accesso alle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. 142/2015, adottando un provvedimento espresso entro trenta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. 241/1990. Nel caso concreto tale provvedimento non risultava adottato. La nota della Prefettura del 13 gennaio 2026 non è stata ritenuta idonea, poiché indirizzata esclusivamente all'Avvocatura dello Stato e finalizzata a fornire elementi per la difesa in giudizio, anziché a definire il procedimento nei confronti degli interessati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio delle amministrazioni resistenti. Ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Roma di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha precisato che, anche qualora i ricorrenti non rientrassero, per effetto della novella introdotta dal d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, tra i beneficiari dell'accesso ai progetti della rete SAI, deve comunque essere garantito l'accesso a un CAS alla luce del d.lgs. 142/2015. Il Collegio si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata confermata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza.
d.lgs. 142/2015
accesso alle misure di accoglienza
La disciplina impone all'amministrazione di riscontrare la richiesta dei richiedenti protezione internazionale e, comunque, di garantire l'accesso a un CAS anche quando non ricorrano i presupposti per l'accesso ai progetti SAI.
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
In precedenza era stata accolta con decreto monocratico la domanda cautelare senza preventiva instaurazione del contraddittorio.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla l. 5 maggio 2023, n. 50
rete Sai (sistema di accoglienza e integrazione)
La novella non esclude comunque l'obbligo di assicurare ai richiedenti protezione internazionale l'accesso a un CAS nei casi considerati dalla disciplina del d.lgs. 142/2015.
Massime di principio
- La domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata da richiedenti protezione internazionale deve essere definita dall'amministrazione con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990; l'inerzia è illegittima.
- Una comunicazione interna indirizzata esclusivamente all'Avvocatura dello Stato per finalità difensive non costituisce provvedimento espresso di conclusione del procedimento e non fa venir meno l'illegittimità del silenzio nei confronti degli interessati.
- Anche quando il richiedente non rientri tra i soggetti ammessi ai progetti della rete SAI, l'amministrazione deve comunque verificare e garantire, ove spettante secondo il d.lgs. 142/2015, l'accesso a un centro di accoglienza straordinaria.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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