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Sentenza

Sentenza n. 5488/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice; - dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami; - delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami;- del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-); - del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);- dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte; - dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; - degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria: nonché per l’accertamento e per la declaratoria: - dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale; - dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale; - conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali. - conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025: - dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice; - dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami; - delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami; - del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-); - del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-); - dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte; - dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; - degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria: nonché per l’accertamento e per la declaratoria: - dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale; - dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale; - conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali - conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.

Giustizia amministrativa202410542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità alla prima prova scritta del concorso per 400 posti di notaio, mancata correzione degli elaborati successivi e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della Commissione esaminatrice, il verbale e la scheda di valutazione relativi alla prima prova scritta di diritto civile, nonché l’avviso ministeriale recante i risultati delle prove e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e la nomina dei vincitori. Ha dedotto, in sintesi, l’erroneità e contraddittorietà della valutazione del proprio elaborato, la violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/2006, della l. n. 241/1990, del bando e dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento, sviamento, contraddittorietà e illogicità. Ha inoltre contestato la genericità dei criteri di correzione e le modalità di valutazione, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto correggere anche gli elaborati relativi all’atto mortis causa e all’atto inter vivos di diritto commerciale. Nel merito ha censurato i rilievi concernenti la garanzia fideiussoria sulla servitù di passaggio, la rinuncia riferita alla donazione, la polizza assicurativa relativa alla provenienza donativa e la clausola condizionale collegata alle formalità pregiudizievoli e al deposito del prezzo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di inidoneità e, conseguentemente, la mancata prosecuzione della correzione degli elaborati e la non ammissione alla prova orale. Ha anzitutto escluso la genericità dei criteri di valutazione: il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 conteneva criteri generali sufficientemente determinati, anche mediante formulazioni standard ammesse dalla giurisprudenza, riferite a nullità dell’atto, travisamento della traccia, incompletezza, incongruità o contraddittorietà delle soluzioni, omessa trattazione degli istituti ed errori di diritto. Quanto alla valutazione concreta, il Collegio ha ritenuto non illogico il rilievo relativo alla garanzia fideiussoria, poiché la traccia richiedeva una garanzia specifica e ulteriore rispetto ai rimedi legali spettanti all’acquirente, mentre l’elaborato non prevedeva adeguatamente l’obbligo dell’alienante di liberare l’immobile dalla formalità pregiudizievole né altro ampliamento delle garanzie. È stata ritenuta plausibile anche la censura relativa alla rinuncia generica all’intera donazione, in quanto non calibrata sulla tutela richiesta dall’acquirente e potenzialmente impositiva di un sacrificio non necessario al legittimario. Parimenti non illogico è stato giudicato il rilievo sulla polizza assicurativa, formulato dalla Commissione perché l’elaborato non aveva individuato concretamente il pregiudizio dal quale proteggere l’acquirente, limitandosi a richiamare genericamente la provenienza donativa. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimi i rilievi sulla clausola risolutiva relativa alla sopravvenienza di formalità pregiudizievoli: la traccia richiedeva l’individuazione dell’evento condizionante, la disciplina giuridicamente corretta dei suoi effetti e la previsione di un atto notarile ricognitivo, necessario anche ai fini pubblicitari ex art. 2655 c.c. La Commissione aveva dunque potuto rilevare la carenza di chiarezza della clausola e l’omessa previsione dell’atto ricognitivo. Le censure di disparità di trattamento sono state respinte perché fondate su un confronto atomistico tra singoli passaggi, mentre il giudizio concorsuale è sintetico e unitario e considera completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa dell’intero elaborato. Il giudice ha infine ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, non sostituibili con un diverso apprezzamento del giudice. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 166/2006

    Attribuisce alla Commissione il compito di predeterminare i criteri generali per la valutazione degli elaborati.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006

    Consente una motivazione sintetica del giudizio di non idoneità, anche mediante formule standard riconducibili ai criteri previamente fissati.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006

    Rileva per la valutazione degli errori individuati dalla Commissione nell’elaborato.

  • art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006

    Consente di dichiarare l’inidoneità dopo la valutazione del primo elaborato quando emergano gravi carenze, con conseguente mancata correzione degli elaborati successivi.

  • art. 1, comma 63, l. 147/2013

    Disciplina il deposito del prezzo presso il notaio e il meccanismo di restituzione della somma all’acquirente secondo l’incarico conferito dalle parti.

  • art. 2655 c.c.

    Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […].

    L’avveramento della condizione risolutiva deve essere documentato e annotato ai fini pubblicitari; nella traccia ciò giustificava la previsione di un atto notarile ricognitivo.

  • artt. 3, 97 e 98 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e adeguatezza della valutazione concorsuale.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali notarili, la Commissione può predeterminare criteri generali di valutazione degli elaborati mediante categorie di errori e formulazioni standard, purché tali criteri siano sufficientemente individuati e applicati in modo omogeneo.
  • Il giudizio di inidoneità di un elaborato concorsuale è una valutazione sintetica e unitaria, che può considerare complessivamente completezza, profondità, coerenza logico-giuridica, capacità espositiva e argomentativa, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione in assenza di manifesta illogicità o travisamento.
  • La disparità di trattamento tra candidati, nelle valutazioni concorsuali tecniche, non può essere dimostrata mediante il confronto atomistico tra singole soluzioni o passaggi di elaborati diversi, poiché la valutazione deve riguardare l’intero percorso logico-giuridico e la complessiva qualità di ciascun elaborato.
  • Un giudizio favorevole attribuito all’elaborato di un altro candidato non rende illegittima la valutazione negativa dell’elaborato impugnato, né può sanare gli errori specificamente riscontrati dalla Commissione.
  • Quando la traccia concorsuale richiede il ritorno della proprietà al venditore in caso di sopravvenienza di formalità pregiudizievoli, la soluzione deve prevedere un meccanismo idoneo a produrre la caducazione degli effetti contrattuali, quale una condizione risolutiva adeguatamente configurata, e un atto ricognitivo utile anche agli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2655 c.c.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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