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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 111/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che, oltre a riconoscere la responsabilità penale per lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.), ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ex art. 222 c.d. "codice della strada". Il ricorrente deduce che, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 88/2019), la revoca non era automatica in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di stupefacenti previste dai commi 2 e 3 dell'art. 590-bis, e che il giudice non ha motivato la scelta della revoca invece della più favorevole sospensione, senza considerare i parametri di cui all'art. 218, comma 2 cod. strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, la revoca della patente non è più automatica se non sono contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti. Poiché nel caso di specie tali aggravanti non risultano contestate e il giudice di merito non ha dato alcuna motivazione sul perché abbia scelto la revoca anziché la sospensione, la statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria è stata annullata e rinviata al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio limitatamente a quel punto. È stata dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Descrive il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime; i commi secondo e terzo contengono aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) che, se contestate, giustificano la revoca automatica della patente per la più grave pericolosità del comportamento.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale; richiamata insieme all'art. 590-bis nel ragionamento della Corte costituzionale circa le ipotesi più gravi che possono giustificare la revoca automatica.

  • art. 222 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 282 (cod. strada)

    Regola le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che non consentiva al giudice, nei casi non aggravati, di optare per la sospensione anziché per la revoca, imponendo quindi una valutazione giudiziale individualizzata.

  • art. 218, comma 2 cod. strada

    Contiene i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (anche ai fini della durata della sospensione); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la scelta della revoca alla luce di questi parametri.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento non impedisce il controllo di legittimità sui profili non negoziabili come le sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Cita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso contro sentenze di patteggiamento che omettono o errano nell'applicazione di misure obbligatorie o sanzioni amministrative.

  • Sez. U., n. 21368 e n. 21369 del 26/09/2019 (orientamenti della Corte di Cassazione)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che è ammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettono misure prescritte dalla legge o sanzioni amministrative, aprendo il controllo di legittimità su tali profili.

  • Corte Cost. sent. n. 88 del 2019

    Dichiarando l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 222 cod. strada, ha escluso l'automaticità della revoca della patente nei casi non aggravati dagli artt. 589-bis e 590-bis, imponendo la possibilità per il giudice di scegliere la sospensione e di motivare la decisione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza sul punto della responsabilità penale quando la Cassazione annulla solo la statuizione accessoria; applicato qui per confermare la condanna definitiva sul piano penale.

Massime di principio

  • Dopo la Corte costituzionale n. 88/2019, la revoca automatica della patente per reati stradali gravi non è più scontata: in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti il giudice deve valutare la possibilità di sospendere anziché revocare la patente.
  • Nelle sentenze di patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie non sono negoziabili dalle parti e sono soggette a controllo di legittimità in Cassazione: il ricorso è ammissibile se il provvedimento sulle sanzioni accessorie è viziato.
  • Se il giudice ritiene di applicare la misura amministrativa più afflittiva (revoca), deve motivare puntualmente la scelta, richiamando e valutando espressamente i parametri indicati dall'art. 218, comma 2 c.d.s.
  • La motivazione relativa alla sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto a quella penale: non basta la decisione sulla responsabilità penale, occorre un espresso esame dei criteri per la sanzione accessoria.
  • Qualora la Cassazione annulli soltanto la statuizione accessoria, la condanna penale rimane irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e la questione deve essere riesaminata solo sul profilo accessorio in diverso grado e/o in diversa composizione del tribunale.

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