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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42205/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza n. 37721/2022 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24/11/2020. Le censure principali sono: 1) violazione delle norme sulle intercettazioni per mancanza dei verbali di registrazione effettuate presso la Procura (remotizzazione dell'ascolto presso uffici di Polizia Giudiziaria e registrazione nella sala ascolti della Procura), con richiamo all'art. 268 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle captazioni; 2) travisamento e insufficiente verifica dell'identificazione dell'imputato come interlocutore delle conversazioni intercettate (mancata riproduzione delle numerazioni telefoniche e attribuzione delle utenze); 3) vizi di motivazione e travisamento delle emergenze probatorie in relazione ai reati- fine dei capi Q e T (mancata acquisizione del corpo del reato, assenza del rinvenimento della sostanza, incertezza circa il soggetto destinatario del recupero). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della pronuncia impugnata e, conseguentemente, di quella della Corte d'Appello.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze non mostrano un "errore di fatto" in senso ammissibile dall'art. 625-bis (ossia una svisata percezione di atti rilevanti che abbia effettivamente influenzato la decisione) ma, piuttosto, critiche alla motivazione e valutazioni di merito/in diritto della precedente decisione. In particolare: la questione della mancata verbalizzazione delle registrazioni è stata qualificata come problema di diritto/processuale non sanzionato da inutilizzabilità automatica dalla normativa e dalla giurisprudenza (al più mera irregolarità); la censura sulla identificazione e sul travisamento delle prove attiene a valutazioni riservate al giudice di merito e non rientra nell'ambito dell'errore materiale o di fatto rimediabile con il procedimento straordinario; il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che delimita strettamente l'ambito applicativo dell'art. 625-bis. Per effetti processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione; interpretata restrittivamente: ammissibile solo per errori percettivi o omissioni/invenzioni di atti rilevanti che abbiano esercitato influenza decisiva sulla decisione.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle modalità di captazione e verbalizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'assenza di verbali non impone automaticamente l'inutilizzabilità del materiale intercettato, potendo integrare al più una irregolarità non sanzionata dall'art. 271 c.p.p.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria in tema di utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte registra l'orientamento che l'assenza di specifiche verbalizzazioni non rientra tra le ipotesi di inutilizzabilità previste dall'art. 271.

  • art. 136 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in relazione ai verbali e alla documentazione degli atti di registrazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra chi materialmente compie la registrazione e chi effettua l'ascolto/trascrizione.

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni sulla redazione dei verbali di intercettazione; la Corte ha osservato che precedenti pronunce avevano affermato che la violazione di tali disposizioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi di tale articolo.

  • art. 395 cod. proc. civ. (richiamo)

    Richiamato dalla giurisprudenza per la nozione di fatto incontrovertibile o positivamente stabilito; utilizzato per delimitare il concetto di errore di fatto in sede di 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno straumento limitato: ammette solo errori di fatto percettivi o omissioni/invenzioni di atti nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito in modo decisivo sulla decisione; non può essere usato per rinnovare il sindacato di merito o per criticare valutazioni probatorie.
  • Le censure sulla mancata verbalizzazione delle operazioni di registrazione/intercettazione richiedono di dimostrare l'effettiva decisività del materiale contestato: l'assenza di verbali non determina automaticamente inutilizzabilità, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione o che si dimostri che l'espunzione del materiale avrebbe cambiato l'esito processuale.
  • Le contestazioni inerenti all'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni e al travisamento della prova sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice di merito e non rientrano nel perimetro del rimedio per errore di fatto, salvo che si possa dimostrare un errore percettivo della Corte di Cassazione nella lettura di atti incontrovertibili.
  • Per rendere efficace una doglianza sulle intercettazioni è necessario indicare specificamente quali captazioni sarebbero eliminate e dimostrare in che modo la loro esclusione avrebbe inciso in modo determinante sul convincimento probatorio.
  • Quando si impugna una decisione per presunti vizi formali o procedurali, è preferibile sollevare tali doglianze nei rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) con argomentazioni puntuali e documentazione probatoria; il ricorso straordinario ex art. 625-bis non supplisce a una mancata o insufficiente deduzione nelle impugnazioni ordinarie.

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