Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01827/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite origina da una controversia tra proprietari confinanti in materia di distanze e ingerenze della vegetazione sul fondo altrui. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dei vicini, ordinando l’estirpazione di alcuni esemplari di quercus ilex, la riduzione in altezza di altre piante e la recisione dei rami sporgenti verso il fondo vicino, oltre a condannare i convenuti al risarcimento del danno per la diminuzione di luce e soleggiamento causata dall’altezza e dalla massa degli alberi. La Corte d’appello ha riformato solo in parte la decisione, escludendo l’ordine di estirpazione e di recisione in altezza per alcuni alberi ritenuti a distanza regolare e ritenendo non configurabile l’atto emulativo ex art. 833 c.c.; ha invece confermato la condanna risarcitoria, valorizzando il pregiudizio economico derivante dalla riduzione di illuminazione e dall’invadenza vegetativa complessiva. I proprietari del fondo condannati hanno ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 872, 2043 e 2056 c.c. e sostenendo che, caduta la premessa della violazione di distanze, sarebbe dovuta cadere anche la condanna al risarcimento del danno, poiché il CTU aveva escluso una apprezzabile diminuzione di valore dell’immobile e la Corte territoriale avrebbe riconosciuto un danno in base a meri inconvenienti non risarcibili. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, sostenendo da un lato che l’art. 892 c.c. dovesse comunque consentire la recisione in altezza degli alberi, e dall’altro che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere la configurabilità dell’atto emulativo ex art. 833 c.c. nonostante l’asserita assenza di utilità per i proprietari delle piante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale, perché formulato anche come censura di motivazione in un modo non consentito dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, inclusa la CTU. Ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse omesso di motivare sulla voce di danno, osservando che la condanna risarcitoria si fondava su una complessiva situazione di fatto diversa dalla sola questione della distanza legale di alcuni alberi, comprensiva anche della mancata manutenzione e dell’invasione del fondo vicino, con conseguente diminuzione di luce e soleggiamento e pregiudizio economicamente apprezzabile. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’art. 892 c.c. imporrebbe la recisione in altezza di alberi posti a distanza legale, chiarendo che la norma disciplina la distanza dal confine e non l’altezza di alberi di alto fusto piantati legittimamente. Ha inoltre confermato che l’atto emulativo richiede, in termini restrittivi, la prova dello scopo esclusivo di nuocere o recare molestia e della totale assenza di utilità per chi compie l’atto, circostanze non emerse nel caso concreto. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 833 c.c.

    Il divieto di atti emulativi opera solo quando l’esercizio del diritto sia privo di utilità per il proprietario e sia compiuto al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri; l’istituto va applicato restrittivamente come limite esterno alla proprietà.

  • art. 872 c.c.

    La censura che lo invoca non può essere usata, nel caso esaminato, per sovvertire l’accertamento di merito sul danno; la sua deduzione non consente una nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato nel contesto delle distanze tra costruzioni e piante, ma la controversia è stata risolta valorizzando l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 890 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nella lite per le distanze e le piante, senza che dalla decisione emerga una specifica regola applicativa diversa da quella già accertata dai giudici di merito.

  • art. 892 c.c.

    Disciplina la distanza delle piante dal confine; non attribuisce, di per sé, il rimedio della recisione in altezza per alberi di alto fusto piantati a distanza legale.

  • art. 2043 c.c.

    Il danno risarcibile è stato riconosciuto in base al concreto pregiudizio economico causato dalla riduzione di luce e soleggiamento e dall’invasione vegetativa del fondo vicino.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno segue i criteri propri del risarcimento aquiliano, ma la doglianza volta a contestare in fatto l’esistenza del danno è inammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; è esclusa la censura di semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove e del fatto già compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della consulenza tecnica d’ufficio.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • In tema di piante e distanze legali, l’art. 892 c.c. disciplina la collocazione delle piante rispetto al confine, ma non fonda automaticamente un ordine di recisione in altezza degli alberi di alto fusto legittimamente piantati.
  • Il risarcimento del danno da immissione o pregiudizio al fondo vicino può essere riconosciuto quando risulti un concreto pregiudizio economicamente apprezzabile, anche se alcune specifiche pretese ripristinatorie vengono accolte solo in parte o vengono meno.
  • L’atto emulativo ex art. 833 c.c. richiede la prova rigorosa dello scopo esclusivo di nuocere o recare molestia e dell’assenza di qualsiasi utilità per il proprietario; il divieto va interpretato in modo restrittivo.
  • In presenza di una situazione complessiva di invasione vegetativa e riduzione di luce/soleggiamento, la responsabilità risarcitoria può essere affermata sulla base dell’accertamento di merito, se sorretto da motivazione non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.