Cassazione Penale, Ordinanza n. 18718/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto/rapina impropria come contestato ai sensi degli artt. 56 e 628, commi primo e terzo, n. 1, c.p. Il primo motivo censurava la motivazione sulla identificazione dell'autore del fatto, contestando l'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa il 09/05/2024 e sostenendo che tale valutazione fosse erronea. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, introdotta dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicarla al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e ha considerato immune da vizi logici la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato il riconoscimento fotografico della persona offesa, riscontrato dalla polizia giudiziaria e dalle immagini di videosorveglianza. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato non consentito in cassazione e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva congruamente escluso la lieve entità in ragione della gravità del fatto e della minaccia armata rivolta alla commessa. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, c.p.
Indicati come base normativa del reato contestato, in relazione a una fattispecie tentata di rapina aggravata.
sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale
Richiamata dal ricorrente per invocare l'attenuante della lieve entità; la Corte ne dà applicazione solo come parametro dedotto in ricorso, ma ritiene infondata la censura per la gravità concreta del fatto.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria lettura del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, salvo vizi logici manifesta menti rilevabili dalla motivazione.
- Il riconoscimento dell'imputato può essere ritenuto attendibile quando sia sorretto da riscontri esterni, come ulteriori identificazioni convergenti e immagini di videosorveglianza, purché la motivazione dia conto in modo non illogico di tali elementi.
- La censura sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che presuppone una valutazione della gravità concreta del fatto è manifestamente infondata se la sentenza di merito indica ragioni specifiche, come l'uso di un'arma e la minaccia alla vittima, idonee a escluderne l'applicazione.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o sono privi di consistenza giuridica, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche previste dalla legge.
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