Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5336/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Il contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per le annualità 2004, 2005 e 2006. La Commissione tributaria regionale della Puglia, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la presenza di attrezzature e di personale integrasse un’autonoma organizzazione. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, contestando che l’impiego di una segretaria comportasse l’assoggettamento a IRAP; ha precisato che la collaboratrice svolgeva mansioni di segreteria per quattro ore settimanali in regime di part-time. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato un vizio di motivazione sulla mancata considerazione delle ragioni per le quali il giudice di primo grado lo aveva ritenuto legittimato al rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse disatteso il principio secondo cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui integra il presupposto dell’autonoma organizzazione solo quando supera la soglia dell’impiego di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive. Nel caso concreto la segretaria lavorava part-time per quattro ore settimanali e svolgeva mansioni meramente esecutive, non direttamente riconducibili al contenuto dell’attività professionale del medico; tale impiego non era quindi sufficiente a fondare l’assoggettamento a IRAP. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda introduttiva di rimborso. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; ha compensato le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 446/1997

    con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

    Il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che supera la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive. La valutazione compete al giudice di merito, salvo il controllo di legittimità sulla congruità della motivazione.

  • art. 3 D.Lgs. n. 446/1997

    Il Collegio ritiene, infatti, di condividere e dare continuità, alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla “materia controversa” in disamina, a partire dalla sentenza n. 9451 del 2016, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito, sul presupposto dell’IRAP, il principio di diritto secondo cui “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

    La censura fondata sull’art. 3 è accolta perché la mera presenza di una segretaria non giustifica l’assoggettamento a IRAP quando l’attività di collaborazione resta entro la soglia del lavoro di segreteria o meramente esecutivo individuata per il requisito dell’autonoma organizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo del gravame s’appalesa fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

    La Corte ha esaminato e accolto la censura di violazione di legge relativa all’individuazione del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per quanto esposto il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con assorbimento del secondo motivo rispetto a quanto divisato in merito al primo motivo di gravame; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

    Quando l’accoglimento del primo motivo consente di definire la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, il secondo motivo relativo al vizio motivazionale può essere dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile dell’organizzazione e non inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse; rilevano inoltre l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure l’utilizzo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia della collaborazione di segreteria o meramente esecutiva.
  • L’impiego di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, se non supera la soglia indicata per l’autonoma organizzazione, non è di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento a IRAP. Nel caso deciso, una segretaria part-time per quattro ore settimanali, con mansioni esecutive, non integrava tale presupposto.
  • Quando il motivo accolto consente di decidere la causa nel merito e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e accogliere direttamente la domanda; gli ulteriori motivi incompatibili o non necessari restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.