Cassazione Civile, Ordinanza n. 05942/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR "Brunelleschi" di Torino, disposta dal Giudice di pace su richiesta della Questura nell’ambito della procedura di espulsione amministrativa. Il ricorrente aveva dedotto, già in udienza, la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, assumendo che fosse fondato su presupposti di fatto erronei perché, all’ingresso in Italia, egli era stato fotosegnalato. Nonostante tale contestazione, il Giudice di pace aveva prorogato il trattenimento con una motivazione estremamente sintetica e sostanzialmente prestampata, limitandosi a richiamare le motivazioni della Questura e il verbale di udienza, senza affrontare le specifiche difese. Con il primo motivo di ricorso si denuncia quindi la violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, all’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE e all’art. 111 Cost., per motivazione inesistente o apparente del provvedimento di proroga. Con il secondo motivo, assorbito, si deduce la violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. 286/1998 per l’illegittimità della proroga derivante dalla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente la motivazione del decreto di proroga del trattenimento: il giudice di pace non aveva dato risposta alle specifiche contestazioni difensive e si era limitato a formule di stile, senza indicare elementi concreti che giustificassero la proroga ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. In conseguenza dell’accoglimento, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, poiché risultavano già decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga del trattenimento. Quanto alle spese, non è stata operata regolazione, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento dello straniero è consentita solo entro i limiti temporali e alle condizioni rigorosamente previste dalla legge; per la seconda proroga e quelle successive occorrono elementi concreti che rendano probabile l’identificazione dello straniero o necessaria la permanenza per organizzare il rimpatrio.
art. 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE
È richiamata come parametro normativo della disciplina del trattenimento e delle sue proroghe, in coerenza con la necessità di una motivazione specifica e di un controllo effettivo sulla legalità della misura.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giudiziale deve rispettare il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente non soddisfa il requisito costituzionale.
art. 13 Cost.
Il trattenimento incide su un diritto inviolabile di libertà personale e la sua limitazione è ammessa solo nei casi e modi previsti dalla legge, senza discrezionalità amministrativa oltre i limiti legislativi.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del ricorso per nullità del provvedimento per motivazione inesistente o apparente.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
È la base del decreto di espulsione presupposto, la cui legittimità era contestata dal ricorrente come erroneamente fondata su presupposti di fatto.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un’Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue le modalità ivi previste.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, quando vi è patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la decisione nei termini indicati dalla norma.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini dell’espulsione è una misura restrittiva della libertà personale soggetta a riserva assoluta di legge e a controllo giurisdizionale pieno, ma entro limiti rigorosamente predeterminati dalla normativa speciale.
- Il provvedimento di proroga del trattenimento deve contenere una motivazione effettiva, specifica e autonoma, capace di dare conto dei concreti presupposti di legge e di confrontarsi con le contestazioni difensive sollevate dall’interessato.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice riproduce o comunque rende intellegibili le ragioni dell’atto richiamato; non è sufficiente un richiamo generico a informative o motivazioni amministrative prive di contenuto verificabile.
- Per la seconda proroga e quelle successive del trattenimento, occorre un accertamento particolarmente rigoroso sulla probabilità dell’identificazione dello straniero o sulla necessità di trattenimento per l’esecuzione del rimpatrio.
- Quando il vizio di motivazione riguarda un provvedimento ormai privo di effetti per decorso dei termini, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio con decisione nel merito.
- In caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un’Amministrazione statale, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per la soccombenza di parti private.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →