Ordinanza n. 78/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: relazione clinica redatta dall'ASST Bergamo Est e inerzia nell'erogazione di terapie riabilitative con metodo ABA
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l'impugnazione della relazione clinica del 14 ottobre 2024 redatta dall'ASST Bergamo Est, nonché l'accertamento e la condanna delle amministrazioni all'erogazione, diretta o indiretta, di un trattamento riabilitativo con metodo ABA in favore del minore, nella misura di almeno 20 ore settimanali e per il periodo richiesto, oltre al risarcimento delle spese sostenute per terapie erogate da terzi a partire dal luglio 2021. Con precedente ordinanza collegiale del 25 settembre 2025, il TAR ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare la correttezza della diagnosi effettuata dall'ASST Bergamo Est, contrapposta ai giudizi clinici di perdurante malattia prodotti dai ricorrenti. È stato individuato quale organismo verificatore l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, tramite la competente unità operativa di neuropsichiatria infantile; sono stati inoltre nominati i consulenti tecnici di parte. L'ordinanza rileva che, a diversi mesi dall'individuazione dell'organismo verificatore, la verificazione non risultava ancora espletata e presumibilmente neppure avviata.
La decisione
Il TAR non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento, condanna all'erogazione delle terapie e risarcimento. Rilevato il mancato avvio della verificazione già disposta, ordina al capo dell'organismo verificatore e al medico delegato, espressamente autorizzato dal giudice, di completare l'incombente entro il 30 ottobre 2026, depositando una relazione completa ed esaustiva e assumendo, in collaborazione con i consulenti di parte, tutti i necessari adempimenti intermedi. Il giudice qualifica il rifiuto, l'inerzia o il ritardo ingiustificato nell'esecuzione della verificazione come condotta contra legem, suscettibile di segnalazione e di eventuali sanzioni. Ordina la comunicazione dell'ordinanza alle parti, ai verificatori e al direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Fissa per la trattazione l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 65, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
L'organismo verificatore individuato dal giudice è tenuto a eseguire la verificazione; il capo dell'organismo ne è responsabile e può delegare l'attività solo previa autorizzazione giudiziale. Rifiuto, inerzia o ritardo ingiustificato integrano una condotta contra legem, suscettibile di segnalazione ed eventuale sanzione.
Massime di principio
- L'organismo individuato dal giudice amministrativo per una verificazione è tenuto a svolgere l'incombente disposto e non può sottrarsi mediante rifiuto, inerzia o ritardo ingiustificato.
- Il capo dell'organismo verificatore è responsabile del compimento di tutte le operazioni di verificazione; la delega a un altro soggetto richiede l'autorizzazione del giudice.
- Quando una verificazione già disposta non viene avviata o completata entro un tempo ragionevole, il giudice può impartire un termine finale per il deposito della relazione, prescrivere gli adempimenti intermedi necessari e preannunciare la trasmissione degli atti alle autorità competenti in caso di inadempimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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