Sentenza del 21/11/2023 n. 1177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di estratti di ruolo e due cartelle di pagamento (n. 0XXX5 e n. 0XXX6) per presunta mancata o irregolare notifica via PEC; generico disconoscimento della documentazione prodotta dall'Ufficio; dedotta prescrizione/decadenza (tassa automobilistica 2014) e richiesta di annullamento/estinzione dei titoli.
La decisione
Appello rigettato. Il tribunale d'appello ha ritenuto il ricorso originario inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973 (novella del 2021) perché il contribuente non ha allegato né dimostrato uno dei pregiudizi qualificati richiesti dalla norma per poter impugnare direttamente ruolo/estratto/cartella. Le ulteriori eccezioni sul piano probatorio e sulla presunta nullita della notifica PEC sono risultate superflue alla luce dell'inammissibilità. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma limita l'impugnabilità diretta degli estratti di ruolo/cartelle ai soli casi di pregiudizi qualificati. Applicabile anche ai processi pendenti: l'interesse ad agire è 'dinamico' e va valutato al momento della decisione; il contribuente deve allegare e provare il pregiudizio qualificato per rendere ammissibile l'impugnazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...
Consente la notifica delle cartelle via PEC e rinvia alle regole sull'efficacia della notifica telematica; la ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova della messa a disposizione dell'atto.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 4 e art. 6)
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio ... è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna.
Regime tecnico e probatorio della PEC: le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna costituiscono prova della spedizione e della messa a disposizione dell'atto nella casella del destinatario.
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), art. 45
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Conferma che la disponibilità del documento in casella PEC equivale a consegna giuridica; la mancata lettura è responsabilità del destinatario salvo cause esimenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Richiamati per il principio che atti prodromici non impugnati nei termini diventano definitivi e per i profili di inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo se gli atti precedenti sono stati validamente notificati e non impugnati.
Codice di procedura civile, artt. 214-216
Norme sul disconoscimento e sulla verificazione dei documenti: il disconoscimento generico di copie non è sufficiente; la parte che contesta deve specificare e, ove opportuno, promuovere la procedura di verificazione per privare il documento della sua efficacia probatoria.
Art. 2702 cod. civ.
Testo relativo all'efficacia probatoria della scrittura privata: il disconoscimento sospende l'efficacia probatoria fino all'esito della verificazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26283 del 06/09/2022
La giurisprudenza di legittimità conferma l'applicabilità ai processi pendenti dell'art. 12 comma 4-bis nella misura in cui l'interesse ad agire, essendo dinamico, vada valutato al momento della decisione; la norma è legittima e non incide sulle tutele successive, ma seleziona i casi di tutela anticipata.
Massime di principio
- Dopo la modifica operata nel 2021 (art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973) l'impugnazione diretta di estratti di ruolo/cartelle per notifica invalida è ammessa solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi qualificati previsti dalla norma; in mancanza la domanda è inammissibile.
- La norma divenuta legge sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti: l'interesse ad agire va valutato al momento della decisione (natura dinamica), quindi il contribuente può integrare la prova del pregiudizio anche in gradi successivi se insorto dopo.
- La notifica tramite PEC è normalmente valida se supportata dalle ricevute tecniche (accettazione, presa in carico, avvenuta consegna). La mera mancata lettura non pregiudica la validità della notifica; l'onere di controllo della casella spetta al destinatario.
- Se si contesta la conformità di copie prodotte dall'Amministrazione, il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato; per privare la copia di efficacia probatoria occorre chiedere la verificazione ex artt. 214-216 c.p.c. e seguire i termini e le preclusioni istruttorie.
- Se si sostiene la decadenza per tributi locali (es. bollo auto), va provato con precisione il dies a quo e i termini applicabili: la semplice asserzione generica non è sufficiente.
- In una situazione analoga, prima di proporre impugnazione diretta dell'estratto di ruolo verificare: a) se sussiste uno dei pregiudizi qualificati; b) se esistono ricevute PEC o altri documenti che attestino la notifica; c) in caso di disconoscimento di copie, valutare tempestivamente la richiesta di verificazione o produrre elementi probatori alternativi.
- Se il pregiudizio qualificato insorge dopo l'inizio del giudizio, può essere allegato e provato anche in sede di gravame o fino all'udienza di discussione; in caso di omissione temporale valutare la rimessione in termini ove ammessa.
- Se l'obiettivo è ridurre il contenzioso o ottenere la sospensione, considerare le vie alternative: chiedere al giudice del merito accertamenti istruttori o provvedimenti cautelari ove il pregiudizio sia imminente e documentabile.
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