Cassazione Civile, Ordinanza n. 26365/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi, emesso nei confronti di una società che gestiva una casa di cura in convenzione con l'ASP di Palermo. L'accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e assumeva che, secondo il principio di competenza, dovessero essere tassati nell'esercizio di riferimento anche i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di budget assegnato dalla Regione Sicilia (prestazioni extra budget), poiché comunque collegati al contratto con l'ASP e quindi, per l'Agenzia, già dotati dei requisiti di certezza e determinabilità. La società aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2423-bis c.c., sostenendo che i ricavi dovevano essere imputati per competenza nell'anno di esecuzione delle prestazioni, anche se eccedenti il budget convenzionale. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per le strutture convenzionate con il SSN, il principio di competenza non si applica ai ricavi delle prestazioni extra budget, perché tali crediti sono privi di certezza della loro esistenza e della determinabilità dell'ammontare finché non intervengano il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità previste dalla convenzione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza civile sull'onere della prova in materia di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata, affermando che spetta alla struttura provare l'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, essendo il rispetto del tetto di spesa un vincolo inderogabile per la P.A. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura generale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge in cassazione
artt. 83, 88 e 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamati dall'Agenzia per sostenere l'imputazione per competenza dei ricavi delle prestazioni sanitarie extra budget
art. 2423-bis c.c.
richiamato quale parametro civilistico in tema di criteri di contabilizzazione e imputazione dei ricavi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento camerale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
non applicato in ragione della soccombenza dell'Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente dalla giurisprudenza richiamata sull'onere della prova della struttura sanitaria
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
la Corte esclude che i ricavi extra budget siano imputabili per competenza in assenza di certezza e determinabilità dell'ammontare
Massime di principio
- Per le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, i ricavi relativi a prestazioni rese oltre il tetto di budget non sono imputabili per competenza nell'esercizio di esecuzione delle prestazioni se, fino al riconoscimento e alla quantificazione secondo la convenzione, mancano i requisiti di certezza dell'esistenza del credito e di oggettiva determinabilità dell'importo.
- Il principio di competenza fiscale non opera in modo automatico quando la pretesa di pagamento è subordinata a un successivo atto di riconoscimento o a una quantificazione convenzionale; in tali casi la rilevanza reddituale si sposta al momento in cui il credito diviene certo e determinato.
- In tema di crediti per prestazioni sanitarie accreditate, la struttura che chiede la remunerazione delle prestazioni extra budget deve provare l'esistenza di risorse disponibili per il relativo pagamento, poiché il rispetto del tetto di spesa costituisce un vincolo indefettibile per la pubblica amministrazione.
- La qualificazione civilistica del rapporto convenzionale con la pubblica amministrazione non basta, da sola, a rendere fiscalmente certi e determinabili i ricavi se il pagamento delle prestazioni eccedenti è ancora subordinato alle procedure previste dalla convenzione.
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