Sentenza n. 880/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine di assunzione a tempo determinato di dirigenti farmacisti mediante scorrimento di graduatorie concorsuali, in luogo della stabilizzazione richiesta dalla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dirigente farmacista assunta a tempo determinato a seguito di concorso pubblico, con contratto rinnovato per due volte e prossimo alla scadenza, aveva presentato domanda di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 202/2024, convertito nella l. n. 15/2025, sostenendo di possederne i requisiti. L'istanza non aveva ricevuto seguito. La ricorrente ha impugnato la determina n. 52 del 30 gennaio 2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona aveva assunto a tempo determinato un altro dirigente farmacista, collocato in graduatoria e iscritto a una scuola di specializzazione, con previsione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato al conseguimento della specializzazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determina n. 190 del 10 aprile 2026, con cui l'azienda aveva disposto ulteriori assunzioni di dirigenti farmacisti mediante utilizzazione di altra graduatoria valida. La ricorrente ha contestato la scelta dell'amministrazione di coprire i posti mediante scorrimento delle graduatorie anziché procedere alla propria stabilizzazione, deducendo diversi profili di illegittimità. L'Azienda resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse sostanzialmente il diritto soggettivo alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il giudice, il petitum sostanziale non riguardava realmente la legittimità della scelta amministrativa di utilizzare le graduatorie, ma il riconoscimento del diritto della ricorrente alla stabilizzazione. La stabilizzazione e lo scorrimento delle graduatorie costituiscono procedimenti distinti e autonomi: l'eventuale attivazione dell'uno non impedisce, in presenza dei presupposti, l'attivazione dell'altro. Inoltre, con riguardo alle aziende sanitarie, la disciplina speciale dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992 qualifica l'organizzazione e il funzionamento aziendale come regolati da un atto aziendale di diritto privato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il TAR ha ritenuto che anche le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, all'organizzazione del lavoro e alla modalità di provvista del personale siano adottate dall'azienda sanitaria quale datore di lavoro privato, anche quando assumano rilievo macro-organizzativo. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda originaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando sussistono i relativi presupposti; nel caso concreto è stato utilizzato per decidere immediatamente la questione di giurisdizione.
art. 4 d.l. n. 202/2024, convertito nella l. n. 15/2025
c.d. Stabilizzazione Covid
È la disciplina invocata dalla ricorrente quale fondamento della pretesa alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
art. 1, comma 548-bis, l. n. 145/2018
È richiamato in relazione all'assunzione del controinteressato durante la frequenza della scuola di specializzazione, con previsione della trasformazione del rapporto al conseguimento del titolo.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
È indicato quale fondamento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti i rapporti di lavoro pubblico privatizzato.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato
La qualificazione dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie mediante atto aziendale di diritto privato concorre a ricondurre alla sfera privatistica anche le determinazioni sull'organizzazione del lavoro e sulla provvista del personale.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato nella motivazione quale disposizione che riconduce alla gestione privatistica del datore di lavoro pubblico le misure concernenti i rapporti di lavoro e l'organizzazione degli uffici e del lavoro.
art. 11 c.p.a.
con salvezza degli effetti della domanda originaria
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, ossia alla situazione giuridica effettivamente fatta valere e alla causa petendi sostanziale, non alla qualificazione formale dell'azione come impugnazione di atti amministrativi.
- Quando il ricorrente contesta l'utilizzazione di graduatorie per ottenere, in sostanza, il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato, la controversia attiene a una posizione di diritto soggettivo inerente a un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La procedura di stabilizzazione e la procedura di copertura dei posti mediante scorrimento di una graduatoria sono procedimenti distinti e autonomi; l'attivazione o la conclusione dell'uno non impedisce, di per sé, l'attivazione dell'altro quando ne ricorrano i presupposti.
- Per le aziende sanitarie, anche le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, all'organizzazione del lavoro e alla modalità di provvista del personale, comprese quelle di carattere macro-organizzativo, sono riconducibili alla gestione privatistica del datore di lavoro e non alla generale potestà autoritativa amministrativa.
- La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda originaria.
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