Cassazione Civile, Ordinanza n. 20640/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di alcuni lavoratori, formalmente assunti da soggetti appaltatori, di ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in atto con la società committente, assumendo che l’appalto dei servizi di assistenza informatica e telefonica fosse in realtà una illecita intermediazione di manodopera. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata. In Cassazione un primo gruppo di lavoratori deduceva: violazione degli artt. 20 e 29 d.lgs. n. 276/2003 e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte territoriale non avesse affrontato correttamente il riparto dell’onere della prova e la questione del rischio d’impresa dell’appaltatore, desumibile anche da un meccanismo di tariffazione parametrato alle giornate lavorative; omesso esame di documenti e vizi motivazionali sulla prova testimoniale; violazione dell’art. 1372 c.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto, per uno dei lavoratori, lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso, nonostante la dedotta mancanza di una specifica eccezione della società e la prospettata improcedibilità per mancato decorso del termine relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione. Un secondo gruppo di lavoratori, con ricorso incidentale, contestava analogamente l’applicazione della disciplina sull’interposizione di manodopera e il criterio di riparto dell’onere probatorio, lamentando inoltre l’erronea applicazione dell’art. 1372 c.c. e il mancato esame delle questioni relative alla successione della società convenuta a una precedente società del gruppo, con particolare riguardo alla legittimazione e alla riferibilità dei rapporti di lavoro al periodo anteriore alla cessione del ramo d’azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili varie censure per difetto di autosufficienza, genericità o perché dirette in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre reputato infondate le doglianze di diritto nella parte in cui miravano a contestare i criteri applicati dalla Corte di merito per distinguere l’appalto genuino dalla mera interposizione vietata. La Corte ha confermato che, nelle controversie sull’illecita intermediazione di manodopera, grava sui lavoratori che agiscono per l’accertamento del rapporto diretto con la committente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito. Ha poi ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla genuinità o meno dell’appalto, fondata su organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio d’impresa e concreta autonomia organizzativa dell’appaltatore, nonché la decisione sullo scioglimento per mutuo consenso, ritenuta coerente con i principi di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 1369/1960
È richiamato come norma che vietava l’interposizione di manodopera; la Corte ribadisce che la sua violazione va provata da chi deduce l’illecita interposizione, e che la presunzione di pseudo-appalto opera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia marginale.
artt. 20 e 29 d.lgs. n. 276/2003
Sono indicati come disciplina applicabile agli appalti e alla distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata; la Corte afferma che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri di genuinità dell’appalto.
art. 1372 c.c.
È richiamato sullo scioglimento del contratto per mutuo consenso; la Corte ribadisce che, nei rapporti di lavoro, il mutuo consenso richiede elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo o all’inerzia del lavoratore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché la motivazione non deve necessariamente contenere il richiamo formale della norma applicata, se il presupposto giuridico della decisione è percepibile.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ribadisce che il vizio va specificamente dedotto indicando puntualmente domanda o eccezione e gli atti in cui sono state formulate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ricorda che la deduzione del vizio di violazione di legge richiede l’indicazione delle norme violate e delle affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con esse.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per affermare che le censure miranti a rivalutare il merito probatorio sono inammissibili se non denunciano l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di appalto di servizi e di interposizione di manodopera, la liceità del contratto va valutata verificando se l’appaltatore organizzi effettivamente mezzi e personale e assuma un autonomo rischio d’impresa; negli appalti cd. leggeri è sufficiente una concreta gestione dei propri dipendenti, mentre negli appalti che richiedono mezzi rilevanti conta l’effettiva organizzazione dei fattori produttivi.
- La mera fornitura da parte del committente di macchine, attrezzature o altri mezzi non basta, da sola, a integrare l’illecito se l’appaltatore apporta capitale, know how, software o altri elementi immateriali non marginali nell’economia dell’appalto.
- Chi agisce per l’accertamento di un rapporto di lavoro diretto fondato sulla dedotta interposizione illecita deve provare i fatti costitutivi dell’illecito; non è sufficiente allegare in modo generico la non genuinità dell’appalto.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione asseritamente non esaminata è specificamente riportata, con indicazione degli atti processuali in cui è stata proposta.
- La censura di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio; se la doglianza investe l’accertamento di fatto, occorre dedurre il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nei limiti oggi consentiti.
- Il mutuo consenso estintivo del rapporto di lavoro non può desumersi dal solo decorso del tempo o dalla mera inerzia del lavoratore, essendo necessari elementi ulteriori e convergenti che manifestino una chiara volontà comune di porre definitivamente fine al rapporto.
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