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Sentenza

Sentenza n. 6961/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15 dicembre 2025, nella parte in cui è stato con essa aggiudicato definitivamente alla controinteressata Bpr - S.r.l. il lotto n. 15 della procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Specialistici per le necessità della UOC di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (CIG B61198DB32), avente ad oggetto la fornitura di dispositivi occorrenti per il “monitoraggio intraoperatorio”; - dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto n. 15, comprensivi dei relativi allegati; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso; Per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché Per il subentro nello stesso mediante scorrimento della graduatoria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del lotto n. 15 di una procedura aperta telematica per la fornitura di un sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio e relativi servizi e materiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione del lotto alla controinteressata, deducendo l’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche. Le concorrenti avevano offerto la medesima apparecchiatura principale, mentre la ricorrente aveva offerto consumabili della stessa casa produttrice dell’apparecchiatura, ritenendoli quindi compatibili e sicuri. Sono stati dedotti: violazione della lex specialis e della par condicio, perché la stazione appaltante avrebbe attribuito alla controinteressata un vantaggio per la specifica indicazione del neuropsicologo e del relativo curriculum, sebbene l’assistenza neuropsicologica fosse una caratteristica minima della fornitura e non un criterio premiale; erroneità della valutazione secondo cui l’apparecchiatura della ricorrente non avrebbe consentito interventi in awake surgery; illogicità e irragionevolezza della valutazione degli studi clinici, poiché alla ricorrente, che aveva prodotto 32 studi, era stato attribuito un punteggio inferiore rispetto alla controinteressata, che ne aveva prodotti 14; difetto di motivazione quanto alla maggiore valorizzazione dell’offerta della controinteressata, in particolare a fronte della medesima apparecchiatura principale offerta da entrambe. La ricorrente aveva inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il subentro mediante scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione. Ha ritenuto illegittima l’attribuzione di un punteggio maggiore alla controinteressata per l’indicazione nominativa del neuropsicologo e del relativo curriculum. Dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto e dai criteri del disciplinare emergeva che l’assistenza neuropsicologica pre-, intra- e postoperatoria costituiva una caratteristica minima della fornitura, mentre i criteri di valutazione riguardavano esclusivamente le caratteristiche funzionali e costruttive del dispositivo medico, la facilità d’uso e gli studi clinici. L’indicazione specifica del neuropsicologo non era richiesta dalla lex specialis e non era prevista come elemento cui attribuire un punteggio ulteriore; la sua valorizzazione ha quindi violato la par condicio. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di motivazione della stazione appaltante in ordine al punteggio attribuito per gli studi clinici, non essendo stato spiegato perché la controinteressata, con 14 studi prodotti, avesse ricevuto una valutazione superiore rispetto alla ricorrente, che ne aveva presentati 32. La sentenza ha annullato il provvedimento impugnato; non risulta pronunciata una specifica statuizione sulla declaratoria di inefficacia del contratto o sul subentro. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base della procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro; il testo non riferisce una specifica decisione su tali domande.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, un elemento qualificato dalla lex specialis come caratteristica minima della fornitura non può essere trasformato dalla stazione appaltante in autonomo criterio premiale o utilizzato per attribuire punteggio ulteriore, se ciò non è previsto dagli atti di gara.
  • L’attribuzione di un punteggio fondato su un requisito o su una modalità di presentazione dell’offerta non prevista dalla lex specialis viola la par condicio dei concorrenti e i principi di autovincolo della stazione appaltante.
  • La commissione giudicatrice deve motivare in modo coerente e verificabile la diversa valutazione delle offerte tecniche, soprattutto quando un concorrente abbia prodotto una documentazione quantitativamente maggiore rispetto all’aggiudicatario per il criterio degli studi clinici.
  • La stazione appaltante non può attribuire maggiore punteggio per un elemento estraneo ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare, anche se tale elemento può fornire informazioni utili sull’organizzazione dell’offerente o sulla qualità della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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