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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per determinate annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 gennaio 2025, che aveva riconosciuto in loro favore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente, per complessivi euro 2.500,00 ciascuna per due ricorrenti ed euro 2.000,00 ciascuna per le altre tre. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che il Ministero avesse adempiuto. La documentazione prodotta e le dichiarazioni delle ricorrenti dimostravano l'assenza di pagamenti; inoltre, il Ministero non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum. Il TAR ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di provvedere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento dovuto da un'amministrazione in esecuzione di un titolo giudiziale è soggetto a un termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale tramite la Carta Docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato impone a una pubblica amministrazione un pagamento, l'azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In sede di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unita alla documentazione attestante il mancato pagamento, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, a spese dell'amministrazione inadempiente, in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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