Ordinanza n. 843/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del Comune di Milano prot. 07/05/2026.0266671. U., notificato il 14.5.2026, con cui l’Ente ha: a) disposto la decadenza/inefficacia degli effetti della SCIA prot. n.196696 del 27.2.2025, relativa all’impianto MI007 – Viale Caldara, e della SCIA prot. n.61771 del 6.3.2020, relativa all’impianto MI160 – Ippolito Nievo; b) ordinato a W3, entro il termine di 30 giorni, di rimodulare la potenza al connettore d’antenna entro il limite di 7 Watt stabilito dalla normativa regionale, ovvero, in alternativa, di disattivare/rimuovere l’impianto o di presentare una diversa soluzione tecnica e/o localizzativa da sottoporre agli Enti competenti; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di decadenza o inefficacia delle SCIA relative a due impianti di comunicazione elettronica e ordine di riduzione della potenza, disattivazione, rimozione o presentazione di una diversa soluzione tecnica o localizzativa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza o l'inefficacia degli effetti di due SCIA, relative a impianti attivi rispettivamente dal 1999 e autorizzati mediante pratiche più recenti, ordinando entro trenta giorni la rimodulazione della potenza al connettore d'antenna entro il limite di 7 Watt previsto dalla normativa regionale, oppure la disattivazione o rimozione degli impianti ovvero la presentazione di una diversa soluzione tecnica o localizzativa. Le censure riguardano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il rapporto tra disciplina statale e regionale, la natura e la portata del limite previsto dall'art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11/2001 e i limiti del potere comunale di intervenire su impianti già assentiti e da lungo tempo in esercizio. Il TAR rileva che tali questioni sono articolate e non suscettibili di compiuto scrutinio nella fase sommaria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla trattazione collegiale di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'esecuzione avrebbe comportato nell'immediato lo spegnimento degli impianti o una drastica riduzione della potenza, con pregiudizio apprezzabile per la continuità del servizio di comunicazione elettronica in un'area urbana centrale e densamente popolata, rilevante per la copertura della rete milanese. Ha inoltre considerato che gli impianti risultavano assistiti dal favorevole riscontro tecnico di ARPA sul rispetto dei limiti elettromagnetici, circostanza che escludeva nell'immediatezza un pregiudizio sanitario specificamente accertato, pur senza esaurire il merito della controversia. Ha valorizzato anche la lunga operatività degli impianti e il significativo intervallo temporale prima dell'intervento comunale, ritenendo prevalente, nella comparazione cautelare, l'interesse alla provvisoria conservazione dell'operatività della rete. Il fumus non è stato definito compiutamente, essendo state ritenute necessarie ulteriori valutazioni nel merito. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la domanda incidentale mediante il bilanciamento tra fumus boni iuris, periculum in mora e interessi contrapposti.
art. 4, comma 8, l.r. Lombardia n. 11/2001
La natura e la portata del limite regionale di potenza costituiscono una delle questioni controverse rimesse all'approfondimento nella fase di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure investono questioni complesse sul rapporto tra disciplina statale e regionale e sui limiti del potere comunale di intervenire su impianti di comunicazione elettronica già assentiti, il giudice può ritenere non compiutamente scrutinabile il fumus e fondare la misura provvisoria sulla concreta sussistenza del periculum in mora e sulla comparazione degli interessi.
- Lo spegnimento o la drastica riduzione della potenza di impianti di comunicazione elettronica collocati in un'area urbana densamente popolata può integrare un pregiudizio cautelare rilevante per la continuità e la capillare copertura del servizio di comunicazione elettronica.
- Il favorevole riscontro dell'autorità tecnica competente sul rispetto dei limiti elettromagnetici, pur non definendo tutte le questioni di legittimità del provvedimento, può escludere nell'immediatezza l'emersione di uno specifico pregiudizio sanitario e incidere sulla comparazione cautelare degli interessi.
- La lunga operatività di un impianto e il significativo ritardo dell'amministrazione nell'adottare misure limitative rafforzano, in sede cautelare, l'esigenza di conservare provvisoriamente la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
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