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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per inosservanza dell'ordine di espulsione ex art. 14 comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché nel giugno 2019 non avrebbe lasciato il territorio nazionale nonostante i decreti di espulsione. In cassazione si è dedotto che il Giudice di pace non ha adeguatamente valutato la documentazione (permessi per cure mediche, decisione della Commissione territoriale, ricoveri psichiatrici e segnalazioni del Ser.D) che dimostrerebbe l'esistenza, anteriore all'ordine di espulsione, di gravi patologie psichiche e dipendenza che avrebbero costituito un giustificato motivo per il trattenimento in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Como. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha dato concreta e motivata risposta alle deduzioni difensive circa la preesistenza delle condizioni patologiche e non ha valutato se tali condizioni escludessero la offensività della condotta. La Corte ha inoltre disposto, se ricorrenti le condizioni, l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 14 comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che punisce l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio; la Cassazione richiama che la fattispecie è esclusa se sussiste un giustificato motivo antecedente che rende legittimo il trattenimento in Italia.

  • art. 19 comma 2 lett. d-bis d.lgs. n. 286/1998

    Previsione del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche; i permessi concessi per cure possono comprovare l'esistenza di condizioni patologiche rilevanti ai fini della valutazione del giustificato motivo.

  • art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008

    Norma collegata alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e al successivo rilascio di permessi basati su condizioni di salute non adeguatamente curabili nel paese d'origine.

  • art. 19 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Richiamata in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di gravi patologie; utilizzata per qualificare la tutela sanitaria come possibile giustificato motivo.

  • art. 52 comma 1 decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    Norma sul codice della protezione dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione prevista qualora ricorrano le condizioni.

  • Cass. Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Omoruyi Roger Amadin

    In tema di disciplina penale dell'immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, nel caso in cui la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, la condotta risulta priva di offensività

    Principio secondo cui la concessione di un permesso successivo basato su condizioni preesistenti esclude la offensività della condotta e, quindi, la rilevanza penale dell'inosservanza.

  • Cass. Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine Hamza

    Sottolinea che il giudice deve esaminare il caso concreto e la condizione soggettiva dello straniero per valutare l'eventuale giustificato motivo che renda inesigibile o difficoltoso l'adempimento dell'ordine di espulsione.

  • Cass. Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj Lisander

    Affermata la necessità di valutare tutti i profili della condizione dello straniero per individuare un giustificato motivo che escluda il reato di inosservanza.

Massime di principio

  • Se un permesso di soggiorno successivo è fondato su condizioni patologiche preesistenti all'ordine di espulsione, la condotta di rimanere in Italia può essere priva di offensività e quindi non penalmente rilevante.
  • Il giudice di merito è tenuto a valutare e motivare espressamente la documentazione medica e le prove fornite dalla difesa atte a dimostrare la preesistenza di patologie che possano costituire un giustificato motivo.
  • La prova documentale prodotta 'per tabulas' (permessi, referti, provvedimenti della Commissione territoriale, certificazioni di ricovero) può essere sufficiente per far sorgere il dubbio sulla configurabilità del reato; il giudice non può liquidarla con affermazioni apodittiche sulla posteriorità.
  • La valutazione del giustificato motivo va condotta caso per caso, considerando l'impatto soggettivo delle condizioni di salute (inesigibilità, difficoltà o pericolo del rientro) e la possibilità di cure adeguate nel paese di origine.
  • In presenza di omissioni motivazionali significative sulla valutazione di condizioni sanitarie rilevanti, la Corte di legittimità annulla e rinvia per nuovo giudizio affinché il merito compia le necessarie verifiche.

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