Sentenza n. 573/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza della sentenza n. 7700/2023 resa dalla X Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo distinto con R.G. n. 14444/2015, passata in giudicato siccome non impugnata nel termine di 6 mesi dalla relativa pubblicazione avvenuta il 24.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Napoli, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva spettanze economiche alla cooperativa
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 7700/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione. Ha chiesto l'integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, oltre interessi legali, rivalutazione e penalità di mora. Il ricorso è stato promosso dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. La controversia ha riguardato anche la possibilità di riconoscere, in sede di ottemperanza, interessi legali decorrenti dalla proposizione del ricorso anziché dalla data di deposito della sentenza, nonché la rivalutazione monetaria, pur non risultando tali decorrenze e voci dal titolo azionato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Comune di Napoli di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo. Ha respinto le pretese relative agli interessi legali decorrenti dalla proposizione del ricorso, stabilendo che dovevano essere calcolati secondo la decorrenza indicata nel titolo, ossia dalla data di deposito della sentenza e fino al saldo. Ha altresì respinto la richiesta di rivalutazione, poiché il giudice dell'ottemperanza non può integrare un titolo formato da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale su questioni rientranti nella giurisdizione di quest'ultimo, come i diritti accessori. Ha disposto, per l'ulteriore inottemperanza, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per il caso di mancato adempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario idoneo. Ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, se versato. Il compenso del commissario ad acta dovrà essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, disponendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È posto a fondamento della penalità di mora, liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute per il periodo indicato nella sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione costituisce, insieme al giudicato, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta, in particolare con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico di commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice il puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, purché sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza non può integrare o modificare un titolo giudiziale formato da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale, riconoscendo diritti accessori o una diversa decorrenza degli interessi rispetto a quanto stabilito nel titolo azionato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata, per l'inottemperanza a un ordine di pagamento, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel prefetto competente, con facoltà di delega a un funzionario interno dotato di adeguata competenza tecnica.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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