Cassazione Penale, Sentenza n. 14401/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere transnazionale (art. 416 c.p.) e reati tributari con aggravante per agevolazione mafiosa. Le doglianze principali erano: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un sodalizio criminoso (contestazione che avrebbe in realtà descritto un mero concorso in più reati tributari), carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Tamburrino, errata valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori, nonché inesistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa e difetto delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Inoltre si contestava l'attribuzione a Marullo del ruolo apicale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non avessero svolto il necessario confronto con l'ampio apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver adeguatamente valutato e congiuntamente valorizzato le intercettazioni, le dichiarazioni dei coindagati e i file documentali (excel), le chat e i dati di posizione, nonché le dichiarazioni del collaboratore Tamburrino, considerati riscontrati da elementi esterni. Pertanto la sussistenza dei gravi indizi per la configurazione dell'associazione (art. 416) e la qualificazione di Marullo quale promotore/capo/organizzatore sono state ritenute sufficientemente motivate. Anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta non contraddetta: vi erano indicazioni di un finanziamento prelevato dalle casse del clan Di Lauro e di versamenti/provide utili al clan (quota del 2% secondo il collaboratore), oltre a elementi concreti di collaborazione e messa a disposizione di mezzi. Le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) sono state ritenute adeguatamente motivate, posto che l'indagato si era allontanato negli Emirati Arabi dopo precedente scarcerazione e il sistema fraudolento mostrava persistenza e capacità di espansione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la presenza delle parti in udienza; richiamata solo in relazione alla rituale celebrazione dell'udienza di decisione
art. 416 c.p.
Regola il delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi (intercettazioni, dichiarazioni, documenti) fossero idonei a fondare, sul piano cautelare, la qualificata probabilità dell'esistenza di un vincolo associativo stabile e programmato, distinto dal mero concorso in reati
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamata quale normativa sull'aggravante connessa all'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che fosse correttamente applicata in presenza di atti e finanziamenti che, secondo gli elementi raccolti, avevano agevolato il clan Di Lauro
art. 192, comma 2 c.p.p.
Norma citata in relazione ai vizi dedotti; la Corte ha valutato la motivazione alla luce dei principi processuali relativi alla valutazione delle risultanze investigative
art. 273 c.p.p.
Disciplina la misura cautelare della custodia in carcere richiedendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che la verifica in Cassazione è limitata alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1; il Tribunale del riesame l'ha richiamata nell'analisi delle esigenze cautelari, contribuendo a fondare il giudizio sul pericolo di fuga e di reiterazione
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica solo la presenza di vizi di diritto o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è funzione della Cassazione ritrattare valutazioni di merito sulle fonti probatorie se adeguatamente motivate
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi di colpevolezza se sono precise, coerenti, circostanziate e trovano riscontro, anche parziale o tendenziale, in elementi esterni (intercettazioni, documenti, dati tecnici)
- La distinzione tra associazione per delinquere (art. 416) e concorso in reati è basata sulla stabilità e sulla finalizzazione dell'accordo criminoso: contatti ripetuti, messa a disposizione di società, ripartizione dei profitti e coordinamento operativo sono indici della prima
- L'aggravante per agevolazione mafiosa è di natura soggettiva: occorre la rappresentazione deliberata, da parte dell'agente, di apportare vantaggi al gruppo mafioso; ai fini cautelari è sufficiente che vi siano elementi concreti che rendano verosimile tale finalità
- Per giustificare la custodia cautelare occorre motivare adeguatamente il pericolo di fuga e/o di reiterazione; elementi quali trasferimenti all'estero, residenze effettive fuori dal territorio e la persistenza di un sistema criminoso professionale rafforzano la valutazione del rischio
- In impugnazioni che lamentano carenza di motivazione è essenziale confrontarsi punto per punto con l'apparato argomentativo del giudice a quo: doglianze generiche che propongono una diversa valutazione dei fatti senza indicare vizi specifici sono inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14201/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14202/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14203/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14205/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14206/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →