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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14401/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere transnazionale (art. 416 c.p.) e reati tributari con aggravante per agevolazione mafiosa. Le doglianze principali erano: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un sodalizio criminoso (contestazione che avrebbe in realtà descritto un mero concorso in più reati tributari), carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Tamburrino, errata valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori, nonché inesistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa e difetto delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Inoltre si contestava l'attribuzione a Marullo del ruolo apicale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non avessero svolto il necessario confronto con l'ampio apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver adeguatamente valutato e congiuntamente valorizzato le intercettazioni, le dichiarazioni dei coindagati e i file documentali (excel), le chat e i dati di posizione, nonché le dichiarazioni del collaboratore Tamburrino, considerati riscontrati da elementi esterni. Pertanto la sussistenza dei gravi indizi per la configurazione dell'associazione (art. 416) e la qualificazione di Marullo quale promotore/capo/organizzatore sono state ritenute sufficientemente motivate. Anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta non contraddetta: vi erano indicazioni di un finanziamento prelevato dalle casse del clan Di Lauro e di versamenti/provide utili al clan (quota del 2% secondo il collaboratore), oltre a elementi concreti di collaborazione e messa a disposizione di mezzi. Le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) sono state ritenute adeguatamente motivate, posto che l'indagato si era allontanato negli Emirati Arabi dopo precedente scarcerazione e il sistema fraudolento mostrava persistenza e capacità di espansione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la presenza delle parti in udienza; richiamata solo in relazione alla rituale celebrazione dell'udienza di decisione

  • art. 416 c.p.

    Regola il delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi (intercettazioni, dichiarazioni, documenti) fossero idonei a fondare, sul piano cautelare, la qualificata probabilità dell'esistenza di un vincolo associativo stabile e programmato, distinto dal mero concorso in reati

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamata quale normativa sull'aggravante connessa all'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che fosse correttamente applicata in presenza di atti e finanziamenti che, secondo gli elementi raccolti, avevano agevolato il clan Di Lauro

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Norma citata in relazione ai vizi dedotti; la Corte ha valutato la motivazione alla luce dei principi processuali relativi alla valutazione delle risultanze investigative

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina la misura cautelare della custodia in carcere richiedendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che la verifica in Cassazione è limitata alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1; il Tribunale del riesame l'ha richiamata nell'analisi delle esigenze cautelari, contribuendo a fondare il giudizio sul pericolo di fuga e di reiterazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica solo la presenza di vizi di diritto o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è funzione della Cassazione ritrattare valutazioni di merito sulle fonti probatorie se adeguatamente motivate
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi di colpevolezza se sono precise, coerenti, circostanziate e trovano riscontro, anche parziale o tendenziale, in elementi esterni (intercettazioni, documenti, dati tecnici)
  • La distinzione tra associazione per delinquere (art. 416) e concorso in reati è basata sulla stabilità e sulla finalizzazione dell'accordo criminoso: contatti ripetuti, messa a disposizione di società, ripartizione dei profitti e coordinamento operativo sono indici della prima
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa è di natura soggettiva: occorre la rappresentazione deliberata, da parte dell'agente, di apportare vantaggi al gruppo mafioso; ai fini cautelari è sufficiente che vi siano elementi concreti che rendano verosimile tale finalità
  • Per giustificare la custodia cautelare occorre motivare adeguatamente il pericolo di fuga e/o di reiterazione; elementi quali trasferimenti all'estero, residenze effettive fuori dal territorio e la persistenza di un sistema criminoso professionale rafforzano la valutazione del rischio
  • In impugnazioni che lamentano carenza di motivazione è essenziale confrontarsi punto per punto con l'apparato argomentativo del giudice a quo: doglianze generiche che propongono una diversa valutazione dei fatti senza indicare vizi specifici sono inammissibili

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