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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento emesso dal dirigente scolastico p.t. dell' Istituto in epigrafe in data 11.11.2025, con prot. -OMISSIS-, relativamente all'attribuzione delle ore di sostegno in favore dell' alunno con disabilità per l'anno 2025/2026 e di ogni atto ad esso connesso; nonché per il riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell'orario scolastico; in subordine per il riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per la durata di ore 18 settimanali o comunque di quelle ritenute necessarie in relazione alla patologia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\1\2026 : del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo di assegnazione delle ore di sostegno reso in data 11.11.2025 con prot. -OMISSIS- nonché del Programma Educativo Individualizzato per l’anno 2025/2026 in cui è prevista l’ assegnazione di un docente di sostegno per sole 9 ore settimanali in favore del minore; - accertare il diritto ad ottenere dall'Amministrazione Scolastica competente l'assegnazione di un insegnante di sostegno per 30 ore settimanali secondo le necessità assistenziali, anche segnalate nel piano educativo individualizzato relativo all’anno 2025/2026; - in subordine e previa sospensione dei provvedimenti impugnati, accertare il diritto ad ottenere dall'Amministrazione Scolastica competente l'assegnazione di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali o comunque per quelle ritenute necessarie in relazione alle patologie sofferte; - altresì ordinarsi all’Amministrazione, in caso di inerzia, di provvedere entro un termine perentorio.

Giustizia amministrativa202507128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 9 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 e PEI 2025/2026 recante la conferma delle medesime ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico dell’11 novembre 2025, con il quale erano state assegnate 9 ore settimanali di insegnamento di sostegno, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto all’assistenza mediante insegnante di sostegno secondo un rapporto uno a uno per l’intero orario scolastico e, in subordine, per 18 ore settimanali o per il diverso numero ritenuto necessario. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il PEI 2025/2026, che aveva confermato l’assegnazione di sole 9 ore, chiedendo l’assegnazione di 30 ore settimanali, ovvero, in subordine, di 18 ore o di quelle necessarie in relazione alle patologie del minore. Il TAR ha rilevato preliminarmente la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, da sottoporre al contraddittorio nella fase di merito ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., perché il PEI avrebbe assorbito la determinazione dirigenziale. In sede cautelare, tuttavia, ha ritenuto che il PEI presentasse una contraddittorietà interna: pur indicando un fabbisogno di sole 9 ore, descriveva una situazione di gravità caratterizzata dalla necessità di costante mediazione dell’adulto, da un rapporto particolarmente significativo con l’insegnante di sostegno e da significative difficoltà nell’acquisizione delle autonomie. È stata inoltre rilevata l’assenza di una relazione illustrativa dell’amministrazione, anche successiva, idonea a giustificare l’assegnazione di un monte ore notevolmente inferiore all’orario di frequenza scolastica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando una possibile contraddittorietà tra la descrizione nel PEI delle esigenze assistenziali e la limitata assegnazione di 9 ore settimanali, nonché un difetto di adeguata giustificazione amministrativa. Ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, considerato l’avanzamento dell’anno scolastico fino al secondo quadrimestre. Per l’effetto, ha disposto il riesame del PEI 2025/2026 e la riformulazione dello stesso, con assegnazione di un numero di ore di sostegno congruo rispetto all’effettivo fabbisogno soggettivo del minore e sorretto da adeguata motivazione. Non ha direttamente imposto il numero di 30 o 18 ore richiesto, ma ha ordinato la riedizione del potere amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata al 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto il riesame del PEI.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha segnalato alle parti, in vista della fase di merito, la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per assorbimento della determinazione dirigenziale nel successivo PEI.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nelle ipotesi di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’assegnazione di un numero limitato di ore di sostegno può presentare fumus boni iuris quando il PEI descriva esigenze assistenziali gravi e necessità di costante mediazione dell’adulto, senza spiegare coerentemente la ridotta quantificazione delle ore.
  • La determinazione delle ore di sostegno deve essere congruamente motivata in rapporto all’effettivo fabbisogno soggettivo dell’alunno, quale emerge dalla situazione documentata e dal PEI; una significativa divergenza tra tale fabbisogno e le ore assegnate non può restare priva di adeguata giustificazione.
  • Quando il PEI successivo assorbe e conferma la precedente determinazione dirigenziale sulle ore di sostegno, il ricorso introduttivo può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la necessità di valutare l’impugnazione del PEI mediante motivi aggiunti.
  • Il giudice amministrativo, accogliendo la domanda cautelare in materia di sostegno scolastico, può disporre il riesame e la riformulazione del PEI senza sostituirsi all’amministrazione nella quantificazione puntuale delle ore, imponendo tuttavia una decisione coerente con il fabbisogno effettivo e adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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