Cassazione Penale, Sentenza n. 33866/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con cui al Coller era stata inflitta la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, sostituita con 160 giorni di lavoro di pubblica utilità per il reato ascritto (art. 495 c.p.). Il motivo di impugnazione dedotto era la violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.), sostenendo l'illegittimità della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità per quella fattispecie, in assenza di norma che consentisse tale sostituzione rispetto al limite edittale del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto applicabile, per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 20-bis c.p.), il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva per condanne alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni, norma immediatamente applicabile per il principio del favor rei. Ne consegue che la doglianza sull'illegalità della pena sostituita è superata e la decisione impugnata non è revocata.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
prevede, tra le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni
La Corte ha ritenuto che la norma amplia l'ambito delle pene sostitutive e sia immediatamente applicabile in favore dell'imputato (principio del favor rei), legittimando la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità per condanne fino a tre anni.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Indica il motivo di impugnazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che, pur configurabile il vizio dedotto, manca un interesse concreto del Procuratore a proseguire perché la normativa nuova risolve la questione di diritto dedotta.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era il risultato di applicazione concordata della pena ai sensi di tale articolo.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per evidenziare coerenza dell'estensione dei limiti di sostituibilità delle pene detentive nell'ordinamento; usato a supporto della lettura estensiva delle sanzioni sostitutive.
art. 27 Costituzione
Richiamato a sostegno del principio della finalità rieducativa della pena come criterio interpretativo che giustifica l'ampliamento delle misure alternative al carcere.
Massime di principio
- Se una disposizione successiva al fatto (o alla sentenza) è più favorevole all'imputato, essa può essere applicata immediatamente per effetto del principio del favor rei; ciò può rendere privo di interesse un ricorso del pubblico ministero che impugni una sostituzione di pena conforme alla nuova norma.
- Il lavoro di pubblica utilità può essere legittimamente adottato quale pena sostitutiva quando la nuova disciplina lo prevede per condanne alla reclusione o all'arresto entro il limite fissato (qui fino a tre anni); occorre sempre verificare il limite edittale del reato per valutare la sostituibilità.
- Un ricorso per violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) può risultare inammissibile per carenza di interesse se la questione di diritto sollevata è già risolta in favore dell'imputato dalla normativa vigente al momento della decisione che si impugna.
- Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la sostituzione della pena, concordata tra le parti e omologata dal giudice, è più difficile da rimuovere in sede di impugnazione se la sostituzione è compatibile con la normativa applicabile.
- Chi intende impugnare una sostituzione di pena per illegittimità normativa deve dimostrare concretamente che la norma favorevole non è applicabile retroattivamente o che esistono specifici ostacoli alla sua applicazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato privo di interesse.
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