Cassazione Civile, Ordinanza n. 36858/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società ha proposto regolamento di competenza contro un'ordinanza del Tribunale di Milano resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, relativo a un procedimento esecutivo instaurato nei confronti di una compagnia assicuratrice. La resistente ha eccepito anche un difetto di procura, sostenendo che il mandato richiamato dai difensori non fosse idoneo per il regolamento. La Corte ha esaminato preliminarmente tale eccezione e l'ha respinta, richiamando il principio secondo cui il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito può proporre istanza di regolamento di competenza salvo espressa e inequivoca esclusione. Nel merito processuale, però, ha rilevato che il regolamento era inammissibile perché l'ordinanza impugnata era stata resa nella fase sommaria e cautelare dell'opposizione all'esecuzione/opposizione a precetto, fase in cui non è proponibile il regolamento di competenza. Ha inoltre osservato, per completezza, che mancava l'invito alle parti a precisare le conclusioni e che il giudice aveva disposto la prosecuzione del procedimento davanti a sé, elementi che confermavano l'assenza di una pronuncia definitiva sulla sola competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha prima rigettato l'eccezione di difetto di procura sollevata dalla resistente, ma ha poi affermato che il rimedio era comunque inammissibile perché diretto contro un provvedimento emesso nella fase sommaria/cautelare dell'opposizione all'esecuzione, non avente carattere definitivo sulla competenza. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
Il regolamento di competenza è un rimedio speciale; la relativa legittimazione del difensore con procura per il merito opera salvo espressa ed inequivoca esclusione nel mandato.
art. 83 c.p.c.
La regola della procura speciale per un solo grado cede rispetto alla disciplina speciale del regolamento di competenza.
art. 380 ter c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito è legittimato a proporre regolamento di competenza, salvo che il mandato escluda in modo espresso e inequivoco tale potere.
- Il regolamento di competenza non è ammissibile avverso provvedimenti emessi nella fase sommaria o cautelare di un procedimento di opposizione all'esecuzione, poiché tali provvedimenti non hanno il carattere di definitività richiesto dal rimedio.
- Quando il giudice di merito non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la pronuncia declinatoria di competenza può porre problemi di impugnabilità con regolamento, ma il rimedio resta comunque escluso se il provvedimento proviene da una fase cautelare o sommaria e il procedimento prosegue davanti allo stesso giudice.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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