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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Pescara, Sezione 1

quanto al ricorso n. 312 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto SR-ABR|02/08/2023|DECRETO 92 avente ad oggetto “Provvedimento di interesse culturale ex artt. 10 comma 3 lett. d) e 13 del D.lgs. 42/2004 - PESCARA (PE) – D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, artt. 10, comma 3, lettera d), 13 e 14 e successivi – Legge 241/1990 – Immobile denominato “Villa Agresti” censito al C.F. con i sub.ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della p.lla 219 del Foglio di mappa n. 9 del Comune di Pescara. comunicata in data 24.08.2023 a mezzo pec all'indirizzo fabiodemassis@legalmail.it;; del parere favorevole della Soprintendenza (nota prot. n. 7032 del 19/07/2023, acquisita agli atti del Segretariato Regionale al prot. n.2840 del 20/07/2023); del parere favorevole della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Abruzzo reso nella seduta di commissione: 31/07/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo (anche non conosciuto) rispetto a tutte le deliberazioni ed atti impugnati così come descritti in epigrafe,; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FORTE DARIA il 22\12\2025 : per l'annullamento - del Decreto SR-ABR 25/08/2023 DECRETO 99, avente ad oggetto "Provvedimento di interesse culturale ex artt. 10 comma 3 lett. d) e 13 del D.lgs. 42/2004 - PESCARA (PE) - D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, artt. 10, comma 3, lettera d), 13 e 14 e successivi - Legge 241/1990 Immobile denominato "Villa Agresti" censito al C.F. con i sub.ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della p.lla 219 del Foglio di mappa n. 9 del Comune di Pescara”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo (anche non conosciuto) rispetto a tutte le deliberazioni ed atti impugnati così come descritti nell’epigrafe del ricorso introduttivo.. quanto al ricorso n. 313 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l'annullamento: -del Decreto del Ministero della Cultura n. 92 del 02/08/2023 (SR-ABR|02/08/2023|DECRETO 92) a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Abruzzo del Ministero della Cultura; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale espressamente contenuti, inclusi il Parere favorevole della Soprintendenza adottato con nota prot. n. 7032 del 19/07/2023 ed il Parere della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Abruzzo del 31/07/2023, richiamati dal Decreto del Ministero della Cultura n. 92 del 02/08/2023 (SR-ABR|02/08/2023|DECRETO 92. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRAVE 2 COSTRUZIONI S.R.L. il 9\1\2026 : per l’annullamento del Decreto SR-ABR 25/08/2023 DECRETO 99 avente ad oggetto "Provvedimento di interesse culturale ex artt. 10 comma 3 lett. d) e 13 del D.lgs. 42/2004 - PESCARA (PE) - D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, artt. 10, comma 3, lettera d), 13 e 14 e successivi - Legge 241/1990 Immobile denominato "Villa Agresti" censito al C.F. con i sub.ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della p.lla 219 del Foglio di mappa n. 9 del Comune di Pescara; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo (anche non conosciuto) rispetto a tutte le deliberazioni ed atti impugnati così come descritti in epigrafe,.

Giustizia amministrativa202300312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di dichiarazione dell'interesse culturale di Villa Agresti, successivamente rettificato da un decreto correttivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, contestavano il vincolo di interesse culturale imposto sull'intero immobile denominato Villa Agresti ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d), e 13 del d.lgs. 42/2004. I ricorrenti sostenevano, anzitutto, la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 42/2004, deducendo che la motivazione finale avrebbe modificato i presupposti indicati nelle comunicazioni di avvio del procedimento e che l'amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni presentate, erroneamente indicate nel decreto originario come inesistenti. Contestavano inoltre il merito della valutazione tecnico-discrezionale, negando che l'immobile fosse stato un cenacolo artistico o un luogo significativo per l'attività di Ettore Spalletti e di Patrizia Agresti, rilevando che il centro delle frequentazioni culturali sarebbe stato situato altrove e che molte opere non si trovassero più nell'edificio. Venivano poi contestati il pregio architettonico e paesaggistico della villa, il rilievo attribuito all'architetto Paride Pozzi, la coerenza dell'immobile con il Piano di Ricostruzione di Piccinato, le eventuali difformità rispetto al progetto originario, la sistemazione del giardino, gli elementi architettonici e l'estensione del vincolo all'intero fabbricato anziché al solo appartamento collegato alla vicenda artistica. Infine, i ricorrenti deducevano disparità di trattamento rispetto ad altre ville della medesima zona non sottoposte a vincolo. I motivi aggiunti estendevano le medesime censure al decreto successivo, adottato per correggere l'omessa menzione delle osservazioni degli interessati.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi perché il decreto successivo, pur avente natura sostanzialmente confermativa e limitato alla correzione di un errore materiale, aveva annullato e sostituito il decreto originario, concentrando l'interesse alla decisione sui motivi aggiunti. Ha respinto i motivi aggiunti. In primo luogo, ha ritenuto infondate le censure procedimentali: le tre direttrici della motivazione — architettonica, paesaggistica e culturale — erano già presenti, seppure sinteticamente, nell'avviso di avvio; il loro successivo sviluppo non costituiva una modifica dei presupposti, ma l'approfondimento conseguente alla partecipazione degli interessati. L'obbligo di esaminare le memorie non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni. Gli errori relativi alla loro mancata menzione erano stati comunque corretti con il decreto successivo. Quanto alle censure di merito, il Collegio ha ribadito che la dichiarazione di interesse culturale implica un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa e può essere sindacata solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà, sproporzione, inadeguatezza o incompletezza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione. La relazione della Soprintendenza risultava articolata e plurimotivata, fondandosi sul concorso di elementi architettonici, paesaggistici e culturali. Le contestazioni dei ricorrenti riguardavano aspetti puntuali e non erano idonee a inficiare la valutazione complessiva. Il vincolo poteva riguardare l'intero immobile, poiché il pregio architettonico e paesaggistico non era limitato all'appartamento collegato alla figura di Patrizia Agresti. Le vicende autorizzatorie e le eventuali difformità rispetto al progetto originario non escludevano la rilevanza dell'opera quale oggi esistente. Anche il collegamento culturale con Patrizia Agresti ed Ettore Spalletti non risultava manifestamente infondato o irragionevole. La divisione dell'edificio in più unità immobiliari incideva soltanto sul regime proprietario e non sui valori culturali accertati. È stata infine respinta la censura di disparità di trattamento: trattandosi di vizio sintomatico e presuntivo, una volta accertata direttamente la legittimità del vincolo, l'eventuale mancata imposizione di vincoli su altri immobili non dimostra di per sé l'illegittimità dell'atto impugnato. Le parti ricorrenti sono state condannate, in solido per ciascun giudizio, al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 42/2004

    Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

    La valutazione del bene culturale può fondarsi sul concorso di elementi architettonici, paesaggistici e culturali, considerati nel loro contesto storico e territoriale.

  • art. 10, comma 3, lettera d), d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa della dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, la cui legittimità dipende da una motivazione tecnico-discrezionale complessiva e adeguata.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    Consente la dichiarazione dell'interesse culturale del bene sulla base di una valutazione specialistica dell'amministrazione preposta alla tutela.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    La partecipazione del proprietario deve essere assicurata, ma l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione; deve rendere percepibili le ragioni per cui non vi si adegua.

  • l. 241/1990

    Richiamata nel procedimento di imposizione del vincolo, in relazione alle garanzie partecipative e alla motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, fondata su cognizioni specialistiche di storia, arte e architettura; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma può sindacarla soltanto per vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, incoerenza, contraddittorietà, sproporzione, inadeguatezza o incompletezza, anche con riguardo al criterio tecnico e al procedimento applicativo prescelti.
  • La motivazione di un vincolo culturale può legittimamente fondarsi sul concorso coordinato di elementi architettonici, paesaggistici e storico-culturali, valutati nel contesto spaziale e temporale del bene; la contestazione di singoli elementi secondari non travolge un provvedimento plurimotivato quando restano integre le ragioni principali della tutela.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate nel procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale non impone una confutazione analitica di ogni deduzione del privato; è sufficiente che la motivazione finale consenta di comprendere le ragioni per cui l'amministrazione non ha adeguato la propria decisione agli apporti partecipativi.
  • Il vincolo culturale può riguardare l'intero immobile quando il valore tutelato deriva da caratteristiche architettoniche e paesaggistiche riferibili al complesso nel suo insieme, anche se uno soltanto degli appartamenti presenta ulteriori collegamenti storico-culturali con persone o vicende determinate.
  • La legittimità del vincolo culturale va valutata con riferimento all'opera nella sua consistenza attuale; eventuali difformità rispetto al progetto originario o alle autorizzazioni edilizie non escludono, di per sé, la rilevanza culturale dell'edificio quale concretamente esistente.
  • La disparità di trattamento è un vizio sintomatico e presuntivo: una volta accertata direttamente la legittimità dell'atto impugnato, la mancata imposizione di analoghi vincoli su altri beni non dimostra l'illegittimità del provvedimento, salvo prova dell'effettiva identità delle caratteristiche rilevanti o di una specifica ragione discriminatoria.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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