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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13467/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di patteggiamento e risultando le doglianze solo apparentemente giuridiche ma sostanzialmente dirette a contestare valutazioni di fatto, non deducibili nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., come richiamato nel testo. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Latina del 26/06/2025, definita con applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorrente censurava la corretta configurazione delle contestazioni, ma la doglianza era in realtà diretta a sollecitare una verifica di fatto sulla qualificazione dei fatti e sulla loro sussunzione, senza evidenziare vizi immediatamente rilevabili dal testo della sentenza impugnata. La Corte richiama i limiti di impugnabilità del patteggiamento e rileva che il ricorso è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un errore di qualificazione giuridica, in realtà mira a contestazioni in fatto non consentite in sede di legittimità contro tale tipo di decisione.

Norme richiamate

  • art. 448 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è soggetto a limiti di impugnabilità; non può essere utilizzato per introdurre censure che, pur formalmente giuridiche, richiedano in concreto una rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata quale fonte della disciplina che ha introdotto/rafforzato i limiti di impugnabilità nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non sono deducibili censure che, pur prospettate come violazioni di legge o errori di qualificazione, implichino una rivalutazione del fatto o delle risultanze processuali.
  • È inammissibile il ricorso che contesti la corretta configurazione giuridica della vicenda solo in modo apparente, quando dalla motivazione emerga che la doglianza mira in realtà a una verifica fattuale non consentita in sede di legittimità.
  • Nei giudizi definiti con patteggiamento, i limiti di impugnazione impongono un controllo di legittimità ristretto, incompatibile con contestazioni che non risultino immediatamente ricavabili dalla sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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