Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-656/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022. — IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile. — Causa C-656/21

Giurisprudenza europea62021CJ0656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha interpretato in senso ampio il divieto di imposizione indiretta sulla raccolta di capitali previsto dalla direttiva 2008/7/CE. Ha ritenuto che la commercializzazione di nuove quote di fondi d'investimento sia un'operazione accessoria e strettamente connessa all'emissione delle quote, quindi non tassabile mediante imposta di bollo. Il divieto vale anche se il tributo è applicato in una fase successiva, attraverso la rifatturazione delle commissioni ai fondi.

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE osta all'imposizione di un'imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d'investimento destinati a nuovi conferimenti di capitale, sia al livello della banca che presta il servizio sia al livello della rifatturazione alla massa del fondo.

La questione giuridica

Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE osti a una normativa nazionale che assoggetta a imposta di bollo: 1) le commissioni fatturate dalle banche alla società di gestione per servizi di commercializzazione funzionali alla sottoscrizione di nuove quote di fondi di investimento; 2) le commissioni di gestione fatturate dalla società di gestione ai fondi, nella parte in cui includono la rifatturazione di quelle stesse commissioni bancarie.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che i servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d'investimento finalizzati a nuovi conferimenti di capitale sono parte integrante dell'operazione di emissione e messa in circolazione delle quote; di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE vieta che tali servizi siano assoggettati a imposta indiretta sotto qualsiasi forma, sia quando il tributo colpisce la remunerazione pagata alla banca dalla società di gestione, sia quando colpisce gli importi rifatturati dalla società di gestione ai fondi nella misura in cui comprendono تلك remunerazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 1, paragrafi 1-3, della direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 87 della direttiva 2009/65/CE

Imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d'investimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in materia di imposizione indiretta sulla raccolta di capitali. La controversia opponeva una società di gestione di fondi e i fondi da essa gestiti all'amministrazione tributaria portoghese, con riferimento all'assoggettamento a imposta di bollo delle commissioni pagate alle banche per la commercializzazione di nuove quote e della successiva rifatturazione di tali costi ai fondi.

Fatti e procedimento principale

IMGA, società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile, gestiva 31 fondi comuni d'investimento. Per collocare presso il pubblico le nuove quote dei fondi, si avvaleva di banche e di altri intermediari finanziari, che percepivano commissioni per i servizi di commercializzazione. Su tali commissioni veniva applicata l'imposta di bollo portoghese ai sensi della voce 17.3.4 della TGIS.

Nel 2019 IMGA ha poi rifatturato ai fondi, tramite le proprie commissioni di gestione, il costo delle commissioni bancarie di commercializzazione. Anche su tale importo veniva versata imposta di bollo. I ricorrenti avevano contestato la legittimità di tali prelievi dinanzi al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava in sostanza:

  • se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE vieti l'imposta di bollo sulle commissioni delle banche per servizi di commercializzazione finalizzati alla sottoscrizione di nuove quote di fondi;
  • se lo stesso divieto impedisca l'imposta di bollo anche sugli importi addebitati dalla società di gestione ai fondi, quando tali importi comprendano la rifatturazione delle suddette commissioni bancarie.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato il sistema della direttiva 2008/7/CE, in particolare:

  • l'articolo 1, che disciplina le imposte indirette sui conferimenti di capitale;
  • l'articolo 2, paragrafo 2, che assimila alle società di capitali anche altre società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), che vieta agli Stati membri di assoggettare a imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, la creazione, emissione, ammissione in borsa, messa in circolazione o negoziazione di azioni, quote sociali o titoli della stessa natura.

È stata inoltre richiamata la direttiva 2009/65/CE sugli OICVM, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1-3, e l'articolo 87, primo periodo, che collega l'emissione delle quote al versamento del prezzo di emissione netto.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto osservato che i fondi comuni d'investimento di cui trattasi, pur essendo privi di personalità giuridica nel diritto portoghese, rientrano nella nozione di soggetti assimilati alle società di capitali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE, richiamando la propria precedente giurisprudenza.

Ha poi ricordato che l'articolo 5 della direttiva deve essere interpretato estensivamente, per preservarne l'effetto utile: il divieto di tassazione non riguarda solo le operazioni espressamente menzionate, ma anche quelle che costituiscono parte integrante di un'operazione complessiva di raccolta di capitali.

In tale prospettiva, la commercializzazione delle quote nuove è stata qualificata come operazione strettamente connessa all'emissione e alla messa in circolazione dei titoli, poiché mira a reperire i sottoscrittori e a ottenere il versamento del prezzo di emissione. La Corte ha quindi ritenuto che il servizio di marketing/collocamento sia un'iniziativa commerciale necessaria, accessoria rispetto all'emissione, e che la circostanza che sia affidata a terzi sia irrilevante.

Quanto alla seconda parte del quesito, la Corte ha affermato che sarebbe incompatibile con l'effetto utile del divieto consentire l'imposizione indiretta sulla stessa componente economica semplicemente perché essa viene rifatturata dalla società di gestione ai fondi. Il divieto opera dunque anche a questo stadio della catena economica.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE osta a una normativa nazionale che preveda l'applicazione di un'imposta di bollo:

  • sulla remunerazione percepita da un istituto finanziario per servizi di commercializzazione finalizzati a nuove sottoscrizioni di quote di fondi di nuova emissione;
  • sugli importi che la società di gestione riceve dai fondi, nella misura in cui includano la remunerazione versata agli istituti finanziari per tali servizi.

Principio affermato

Ai fini della direttiva 2008/7/CE, i servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d'investimento destinati a nuove emissioni costituiscono parte integrante dell'operazione di raccolta di capitali; perciò non possono essere gravati da imposizione indiretta, neppure quando l'imposta colpisca la rifatturazione dei relativi costi lungo la catena contrattuale.

Come è indicizzato

Materieimposte indirette sulla raccolta di capitaliimposta di bollofondi comuni di investimentomercato dei capitaliarmonizzazione fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.